Le lavoratrici autonome, proprio come le loro controparti dipendenti, hanno diritto a un congedo di maternità. Questo congedo offre un sostegno economico durante i periodi di maternità o paternità, senza richiedere l’astensione dall’attività lavorativa. Tuttavia, i diritti e le procedure possono variare a seconda del tipo di gestione a cui si appartiene.
Per le artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, coloni, mezzadre, imprenditrici agricole professionali, pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne, l’indennità di maternità è regolamentata dalla legge n° 546/1987 e le successive modifiche. Per beneficiarne, è necessario essere iscritte alla gestione INPS corrispondente e aver regolarmente versato i contributi anche nei mesi precedenti all’inizio della maternità.
La durata dell’indennità è di 2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi successivi. Tuttavia, in caso di affidamenti preadottivi internazionali o adozioni, il congedo si estende a 5 mesi. È importante notare che, a differenza delle lavoratrici dipendenti, le lavoratrici autonome possono continuare a lavorare durante il congedo.
L’indennità di maternità per le lavoratrici autonome ammonta all’80% della retribuzione giornaliera. Tuttavia, la quantificazione della retribuzione per le lavoratrici autonome può essere complicata. Ogni anno, la legge stabilisce una retribuzione convenzionale basata sulla tipologia di attività. Per il 2023, i valori di riferimento sono elencati nella circolare n. 43/2023 dell’INPS.
Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 48,00 euro
Artigiani: 53,95 euro
Commercianti: 53,95 euro
Pescatori: 29,98 euro
Ricordiamo che l’indennità effettiva sarà l’80% di questi importi. Ad esempio, per una commerciante, l’importo giornaliero dell’indennità sarà pari a 43,16 euro.
La domanda per l’indennità di maternità delle lavoratrici autonome deve essere inviata dopo il parto. È possibile presentare la richiesta online tramite l’area personale MyINPS, rivolgendosi a un patronato o utilizzando il servizio telefonico INPS.
Anche le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS hanno diritto al congedo di maternità se soddisfano i requisiti contributivi previsti dalla legge e non sono pensionate. Il congedo ha una durata di 2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi successivi. Inoltre, può essere fruito in modalità alternative, come 1 mese prima del parto e 4 mesi dopo, o ininterrottamente fino ai 5 mesi del figlio.
L’indennità per le iscritte alla Gestione Separata INPS è pari all’80% del reddito derivante dall’attività di collaborazione coordinata e continuativa o da attività libero professionale, nei limiti del massimale annuale stabilito. La domanda deve essere presentata prima dei 2 mesi precedenti la data presunta del parto, ma mai oltre 1 anno dalla fine del periodo indennizzabile.
A differenza dei lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi non hanno diritto al congedo di paternità. Tuttavia, in alcune circostanze, i padri lavoratori autonomi possono usufruire del congedo di maternità previsto per la madre, come ad esempio in caso di morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio, mancato riconoscimento del neonato o affidamento esclusivo del figlio al padre. In questo caso, il padre ha diritto solo alla parte non utilizzata del congedo di maternità della madre.
Inoltre, non dimenticare di tenerti aggiornato sulle ultime novità introdotte nella legge di bilancio 2023, visitando la nostra sezione dedicata alle news, poiché queste modifiche hanno influenzato i tempi di fruizione del congedo parentale. Resta informato e assicurati di avere tutte le informazioni necessarie per fare valere i tuoi diritti nel congedo per affido e adozione nell’anno in corso.
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