Dal 2024, le normative per le visite fiscali che coinvolgono il personale delle Forze Armate, della Polizia e dei Vigili del Fuoco subiranno importanti cambiamenti. L’INPS, attraverso il Polo Unico, sarà responsabile dei controlli per malattia anche per questi settori, equiparando così le fasce di reperibilità a quelle del settore privato. Questa decisione arriva in seguito a una sentenza del Tar del Lazio che ha dichiarato incostituzionale la disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati.
Le nuove fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali del personale delle Forze Armate e della Polizia sono state modificate per garantire una maggiore equità rispetto ai lavoratori del settore privato. Le fasce orarie, che ora si applicano anche ai dipendenti pubblici, sono le seguenti:
Queste fasce orarie sono state introdotte in seguito alla sentenza del Tar del Lazio n. 16305/2023 e sono state confermate dal messaggio INPS n. 4640 del 2023. Le visite fiscali potranno essere effettuate anche più volte nello stesso giorno, inclusi i giorni festivi e di riposo.
Le principali novità introdotte per il 2024 riguardano l’equiparazione delle fasce di reperibilità tra il settore pubblico e quello privato, riducendo così le ore di reperibilità da 7 a 4 per i dipendenti pubblici. Questo cambiamento è in attesa dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale che potrebbe ulteriormente riformare la normativa.
Dal 2019, la normativa del Polo Unico della medicina fiscale INPS è estesa anche al personale delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato, compresi i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, la Polizia Penitenziaria e i Vigili del Fuoco. Questo significa che il costo delle visite fiscali eseguite è a carico dell’INPS e non richiede l’emissione di una fattura elettronica.
Una differenza significativa tra il personale delle Forze Armate e gli altri dipendenti pubblici riguarda l’obbligo del certificato di malattia telematico. Il personale delle Forze Armate è infatti escluso da questo obbligo, come previsto dall’art. 7, comma 2 del DL n. 179/2012. Pertanto, l’INPS non può effettuare visite fiscali d’ufficio per il personale attualmente escluso dalla normativa dei certificati telematici per malattia. Per saperne di più, visita la nostra sezione dedicata alle news.
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