Il periodo di pagamento della tredicesima rappresenta un momento atteso dai lavoratori dipendenti, ma non sempre il datore di lavoro rispetta gli obblighi contrattuali. Cosa fare quando la tredicesima non viene pagata o subisce ritardi ingiustificati? E come evitare la prescrizione dei diritti? Scopriamo insieme le possibili azioni da intraprendere.
È il periodo in cui i lavoratori dipendenti dovrebbero ricevere il pagamento della tredicesima mensilità. Tuttavia, nonostante sia un obbligo del datore di lavoro, esistono aziende che non adempiono a questo dovere o lo fanno con significativi ritardi ingiustificati.
Di fronte a tale situazione, sorge spontanea la domanda su come agire quando il datore di lavoro non provvede al pagamento della tredicesima entro la scadenza, cercando di evitare che i tempi della prescrizione possano compromettere i diritti del dipendente.
Nonostante il lavoratore abbia il diritto di ricevere la tredicesima nei tempi stabiliti dai contratti collettivi nazionali, se scade un determinato periodo senza che il dipendente la richieda, il suo diritto può essere considerato come perso. Lo stesso principio si applica allo stipendio spettante per il lavoro svolto.
Solitamente, il contratto collettivo nazionale di lavoro fissa il mese di dicembre come data di pagamento della tredicesima. Superato questo termine, si può iniziare a parlare di tredicesima non pagata, dando il via alle azioni necessarie per far valere i diritti dei dipendenti.
Il primo passo è rappresentato da una semplice richiesta di sollecito. In seguito, nel caso in cui questa azione non porti ai risultati desiderati, sarà necessario intraprendere azioni legali contro il datore di lavoro o ricorrere alla vertenza sindacale come strumento di tutela dei diritti dei lavoratori.
Prima di intraprendere azioni legali, è opportuno comprendere la scadenza per il pagamento della tredicesima al lavoratore. La data precisa non è definita dalla legge nazionale, ma varia in base ai singoli Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (Ccnl), i quali richiedono un’attenta consultazione.
Alcuni contratti collettivi stabiliscono una data limite per il versamento della tredicesima, mentre altri indicano genericamente che dovrebbe avvenire entro l’inizio delle festività natalizie. Importante sottolineare che non ci sono differenze tra lavoratori con orario part-time o full-time, né tra contratti a tempo indeterminato o determinato. In ogni caso, la tredicesima deve essere erogata entro la fine di dicembre per tutti i dipendenti.
I contratti collettivi possono anche prevedere periodi di “tolleranza” per il pagamento della tredicesima, permettendo un certo ritardo senza incorrere in sanzioni. Tuttavia, una volta scaduto tale termine, il datore di lavoro viene messo in mora, implicando che oltre alla retribuzione concordata, dovrà corrispondere una quota di interessi.
Illustriamo ora i passaggi necessari per richiedere il pagamento della tredicesima mensilità. Inizialmente, è sempre consigliabile esplorare la “via bonaria“, che implica l’invio di un sollecito di pagamento all’azienda attraverso raccomandata a/r o posta certificata.
Qualora il sollecito non produca gli effetti desiderati, il dipendente ha la possibilità di rivolgersi alla Direzione del Lavoro competente sul territorio, con o senza l’assistenza di un avvocato. Questa opzione comporta la richiesta di intervento all’Ispettorato del lavoro, il quale si pone a difesa dei lavoratori danneggiati, cercando di risolvere la controversia in modo equo.
Nel caso in cui né il sollecito né l’intervento dell’Ispettorato del Lavoro riescano a risolvere la problematica della tredicesima non versata, si apre una strada più incisiva. È necessario intraprendere un contenzioso legale contro l’azienda, richiedendo il pagamento della tredicesima attraverso un decreto ingiuntivo.
In questa fase, il dipendente deve obbligatoriamente consultare un avvocato, il quale seguirà il caso e individuerà il giudice del lavoro competente. L’avvocato allega al ricorso il contratto di lavoro del dipendente e le buste paga mancanti. Dopo la presentazione della richiesta, il giudice del lavoro verifica la conformità ai requisiti legali; in caso di esito positivo, emette il decreto ingiuntivo nei confronti dell’azienda.
Una volta emesso il decreto, spetta all’avvocato notificarlo al datore di lavoro e richiedere il pagamento immediato delle somme indicate dal giudice. Dal momento della notifica, il datore di lavoro ha 40 giorni di tempo per effettuare il versamento della tredicesima o presentare opposizione al decreto ingiuntivo
Alcuni Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (Ccnl) prevedono la facoltà di presentare le dimissioni per giusta causa a partire dal giorno successivo a quello in cui la tredicesima mensilità doveva essere erogata. Tale atto comporta l’effetto di garantire al dipendente il diritto alla Naspi, sempre che siano soddisfatti i requisiti di anzianità e contributi previsti dalla legge.
È importante sottolineare che tutti i dipendenti, indipendentemente dal Ccnl di riferimento, hanno il diritto di presentare le dimissioni per giusta causa nel caso in cui il datore di lavoro non abbia provveduto al pagamento di due mensilità. In questa situazione, i lavoratori hanno il legittimo diritto di tutelare i propri interessi attraverso l’azione delle dimissioni motivate.
La tredicesima mensilità rappresenta l’1/12 della retribuzione annuale lorda, calcolata in base ai mesi effettivamente lavorati nell’anno di riferimento. È importante notare che essa si accumula anche durante periodi di ferie, malattia, infortunio, congedo matrimoniale e maternità.
Tuttavia, vi sono situazioni in cui la tredicesima non matura, e ciò si verifica durante assenze dovute a:
In aggiunta, la tredicesima non è corrisposta se il lavoratore non presta servizio per almeno 15 giorni in un mese. Altresì, non è dovuta in presenza di un contratto part-time verticale o misto che preveda solo alcune giornate di lavoro nella settimana, nel mese o nell’anno.
Va precisato che, nel caso di un contratto part-time orizzontale, la tredicesima matura normalmente poiché, sebbene il dipendente lavori meno ore, il numero di giornate lavorate rimane invariato.
Come precedentemente indicato, la tredicesima mensilità è sottoposta al principio della prescrizione. Una volta trascorso un determinato periodo di tempo, il dipendente non sarà più in grado di rivolgersi al datore di lavoro per richiedere il pagamento di somme non percepite negli anni precedenti.
È essenziale essere consapevoli che il diritto alla tredicesima mensilità è soggetto a un periodo di prescrizione di 3 anni, come stabilito dalla Corte di Cassazione – sezione Lavoro – mediante la sentenza 4687/2019. In particolare, si precisa che la prescrizione presuntiva triennale, come definita dall’articolo 2956 del Codice Civile, si applica anche ai crediti relativi alle mensilità accessorie, tra cui rientra appunto la tredicesima.
Nel caso di un’azienda fallita, sorge spontanea la domanda su chi sia responsabile del pagamento delle spettanze dei dipendenti. È evidente che l’impresa potrebbe trovarsi in una situazione di mancanza di liquidità per saldare l’intero debito nei confronti dei lavoratori.
Tuttavia, non è motivo di disperazione, poiché per quanto riguarda la tredicesima mensilità, si applicano le stesse salvaguardie previste per il Trattamento di Fine Rapporto (Tfr). Infatti, è istituito un apposito Fondo di garanzia gestito dall’Inps, a cui i dipendenti possono rivolgersi. Attraverso questo fondo, è possibile richiedere non solo il Tfr maturato fino a quel momento, ma anche gli ultimi tre stipendi, compresi i ratei di tredicesima e quattordicesima.
È importante notare che, purtroppo, il recupero non riguarda l’intero ammontare della tredicesima, ma si limita a quella relativa alle ultime tre mensilità lavorate.
In conclusione, è fondamentale che i lavoratori siano consapevoli dei loro diritti e delle azioni legali da intraprendere nel caso di mancato pagamento della tredicesima. La tempestività nelle richieste e la conoscenza delle normative sono strumenti essenziali per proteggere i propri interessi.
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