A fine mese si avvicina irrimediabilmente la scadenza per richiedere l’esenzione dal pagamento del canone Rai. Coloro che rientrano in determinate categorie privilegiate possono ancora fare richiesta, evitando così l’addebito automatico del canone sulla bolletta. Ma a chi spetta questo privilegio e come funziona il processo?
Le categorie che possono godere dell’esenzione sono specifiche: anziani con più di 75 anni, individui con un reddito annuo complessivo non superiore a 8 mila euro, agenti diplomatici, funzionari consolari o militari non italiani.
Tuttavia, è importante rispettare le tempistiche di pagamento del canone: 31 gennaio per chi paga annualmente, 31 gennaio e 31 luglio per chi opta per il pagamento semestrale, mentre chi paga trimestralmente ha scadenze il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre.
Per gli over 75, l’agevolazione si applica se in casa è presente almeno un apparecchio televisivo, a condizione che sia ubicato nel luogo di residenza. L’esenzione vale per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio, altrimenti spetta per il secondo semestre.
Coloro che hanno già presentato la dichiarazione sostitutiva possono continuare a beneficiare dell’agevolazione negli anni successivi, purché le condizioni di esenzione permangano. Tuttavia, se si perdono i requisiti precedentemente attestati, è necessario presentare una dichiarazione di variazione dei presupposti.
Chi ha già pagato il canone TV pur avendo i requisiti per l’esenzione può chiedere il rimborso compilando l’apposito modello di richiesta, allegando la dichiarazione sostitutiva che attesta i requisiti per l’esenzione. Il rimborso può essere richiesto anche se il canone è stato versato tramite bolletta elettrica, previa presentazione della dichiarazione sostitutiva.
La dichiarazione sostitutiva e la richiesta di rimborso possono essere spedite per posta raccomandata all’Agenzia delle Entrate o trasmesse tramite firma digitale via PEC. È anche possibile consegnarle personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia.
Dal 2016 il canone TV può essere pagato tramite addebito sulla bolletta dell’energia elettrica per i titolari di utenza residenziale. Presentando la dichiarazione sostitutiva si evita l’addebito del canone sulla bolletta. Se l’intestatario dell’utenza non è il dichiarante, è necessario fornire i dati dell’intestatario sulla dichiarazione.
La dichiarazione sostitutiva va presentata anche in caso di cessazione anticipata di incarico diplomatico o nel caso di un contratto di energia elettrica residenziale senza apparecchio televisivo. Restano valide le richieste di esenzione presentate prima del maggio 2016.
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