Il Decreto 19 del 2 marzo 2024, conosciuto come Decreto PNRR, ha introdotto all’articolo 29 significative modifiche riguardanti le sanzioni per il lavoro irregolare e sommerso, oltre che per le ipotesi di somministrazione, appalto e distacco illeciti. Le nuove disposizioni, esaminate nella nota 1.091 del 18 giugno 2024 dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), forniscono una guida operativa per la corretta applicazione delle nuove norme.
Una delle principali novità introdotte dal Decreto riguarda l’aumento delle sanzioni per il lavoro nero. L’articolo 29, comma 3, del D.L. numero 19/2024 prevede un aumento dal 20 al 30% degli importi sanzionatori già stabiliti. La sanzione amministrativa pecuniaria maggiorata del 30% varia a seconda della durata del rapporto di lavoro irregolare:
Il Decreto ha ripristinato anche la responsabilità penale per le somministrazioni di manodopera illecite. L’articolo 29, comma 4, del Decreto – legge numero 19/2024 prevede l’arresto o l’ammenda per le violazioni dell’articolo 18 del D.Lgs. numero 276/2003. La pena dell’arresto, alternativa a quella dell’ammenda, richiede al personale ispettivo di adottare preliminarmente la prescrizione obbligatoria secondo il D.Lgs. numero 758/1994.
L’ammontare delle ammende viene calcolato sulla base delle maggiorazioni stabilite dalla Legge numero 145/2018. In particolare, gli importi delle sanzioni aumentano del 30% per il lavoro irregolare e del 20% per le violazioni relative a somministrazione, appalto e distacchi illeciti. Ad esempio, l’esercizio non autorizzato di somministrazione di manodopera è punito con un’ammenda che, maggiorata del 20%, passa da 60 a 72 euro per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro.
Il nuovo comma 5-quinquies dell’articolo 18 stabilisce che l’importo delle sanzioni pecuniarie proporzionali non può essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro. Questi limiti si applicano ai reati di somministrazione non autorizzata e fraudolenta, nonché agli appalti e distacchi illeciti. Se l’importo totale delle sanzioni risulta inferiore a 5.000 euro, viene applicata tale soglia minima, ridotta ad un quarto in caso di ottemperanza alla prescrizione, portando la sanzione a 1.250 euro.
Il nuovo comma 5-quater dell’articolo 18 prevede un aumento del 20% delle sanzioni in caso di recidiva nei tre anni precedenti. L’INL sottolinea inoltre che, ai sensi della Legge numero 145/2018, le maggiorazioni raddoppiano se il datore di lavoro è stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per gli stessi illeciti nei tre anni precedenti. Ad esempio, una sanzione di 60 euro aumenterà del 40% (a 84 euro) in caso di recidiva semplice e del 60% (a 100,80 euro) in caso di recidiva specifica. Per saperne di più, visita la nostra pagina dedicata alle news.
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