L’Inps ha reso noti i nuovi limiti di reddito compatibili con l’ottenimento dei sussidi di disoccupazione per il 2024. La normativa prevede che i lavoratori possano mantenere il sussidio anche percependo redditi da lavoro dipendente e parasubordinato, con un limite incrementato a 8.500 euro.
La normativa vigente ammette il cumulo dei redditi da attività lavorativa subordinata, parasubordinata e autonoma con la NASpi, l’indennità di disoccupazione introdotta nel 2015. Tale possibilità consente ai beneficiari di integrare il proprio reddito senza perdere il diritto alla Naspi.
Per la Dis-Coll, l’indennità destinata ai collaboratori coordinati e continuativi, il cumulo è ammesso solo con i redditi derivanti da attività di natura parasubordinata e autonoma. È fondamentale che tali redditi non superino il minimo escluso da imposizione fiscale.
Il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 ha modificato l’ammontare del reddito escluso da imposizione fiscale per i titolari di redditi di lavoro dipendente. Di conseguenza, il limite di reddito annuo da lavoro dipendente/parasubordinato è stato fissato a 8.500 euro per il 2024.
L’Inps sottolinea che le prestazioni di lavoro occasionale possono essere cumulate con le prestazioni di disoccupazione Naspi e Dis-Coll fino a un limite di 5.000 euro annui. In questo caso, non è richiesta alcuna comunicazione all’Istituto riguardo al reddito presunto.
La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è un’indennità mensile di disoccupazione introdotta nel 2015. È destinata ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perso involontariamente l’occupazione.
La domanda per la Naspi può essere presentata online tramite il servizio dedicato sul sito dell’Inps. In alternativa, è possibile fare domanda attraverso il Contact center o rivolgendosi agli enti di patronato e intermediari dell’Istituto.
L’indennità di disoccupazione mensile, nota come Dis-Coll, è una prestazione a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca che hanno perso involontariamente la propria occupazione.
La domanda per la Dis-Coll deve essere presentata esclusivamente in via telematica entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione. Si può procedere tramite il servizio dedicato sul sito dell’Inps, il Contact center, gli enti di patronato e gli intermediari dell’Istituto.
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