In Italia, la questione del lavoro minorile è strettamente regolamentata per garantire la sicurezza e il benessere dei giovani. La legge principale che disciplina questa materia è la n. 977 del 17 ottobre 1967, integrata da successivi decreti legislativi che recepiscono normative europee e internazionali.
La normativa italiana stabilisce chiari limiti di età per l’ingresso nel mondo del lavoro. I minori di 15 anni possono essere impiegati solo in attività culturali, artistiche, sportive o pubblicitarie, previa autorizzazione delle autorità competenti. Dai 15 anni in su, è consentito lavorare in vari settori, escluso il lavoro notturno e attività in cantieri edili o luoghi con rischi elevati per la salute.
Un punto cruciale della normativa è la protezione della salute e sicurezza dei giovani lavoratori. Prima dell’inizio dell’attività, i datori di lavoro devono valutare i rischi specifici per l’età del minorenne e adottare adeguate misure preventive. È obbligatoria anche un’informazione dettagliata sui rischi e sulle misure di sicurezza, estesa anche al rappresentante legale se il lavoratore ha meno di 15 anni.
I minorenni non possono lavorare più di 8 ore al giorno e 40 ore settimanali. È vietato il lavoro straordinario, e l’orario non può superare 4 ore e mezza consecutive senza almeno un’ora di riposo. Inoltre, è garantito un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni consecutivi, preferibilmente compresi nella domenica.
Una delle misure più restrittive è il divieto assoluto di lavoro notturno per i minori, definito dalle 22 alle 6 o dalle 23 alle 7. Deroghe sono possibili solo in casi eccezionali e temporanei, previa comunicazione all’Ispettorato del lavoro, senza compromettere la salute o sicurezza del minorenne.
L’Italia vieta l’impiego di minorenni in lavori potenzialmente pericolosi per il loro sviluppo fisico e psicologico, come indicato dall’articolo 6 della legge n. 977/67. Questi lavori sono dettagliati nell’allegato I della legge e includono attività come il sollevamento di pesi per più di 4 ore al giorno, inclusi i ritorni a vuoto.
Tuttavia, esistono deroghe che permettono di svolgere tali attività per scopi educativi o di formazione professionale, sotto la supervisione di formatori qualificati e nel rispetto delle norme di sicurezza. È necessaria un’autorizzazione specifica dall’Ispettorato del Lavoro, eccetto per le istituzioni di istruzione e formazione professionale.
Per quanto riguarda i contratti per i minorenni, le principali tipologie includono:
Un aspetto rilevante è la recente richiesta di chiarimenti da parte della Regione Emilia Romagna sull’applicazione dell’apprendistato stagionale. La nota n. 795 del 24 aprile dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha precisato che tale contratto deve essere compatibile con il percorso di studi dello studente, con coerenza richiesta solo nel primo contatto tra datore di lavoro e istituzione formativa. Non vi sono restrizioni generali per firmare contratti di apprendistato stagionale in ambiti diversi dal percorso di studi primario dello studente.
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