Il 30 settembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto nuove modalità operative per l’utilizzo della firma digitale nei verbali redatti durante i controlli fiscali. Questo provvedimento, in attuazione dell’articolo 38-bis del DPR n. 600/1973, stabilisce come la firma digitale sia ora obbligatoria per i contribuenti coinvolti, pur prevedendo soluzioni alternative in caso di rifiuto. Scopriamo nel dettaglio il funzionamento della nuova procedura.
Il nuovo regolamento prevede che, al termine di un controllo fiscale, il verbale venga redatto e inviato digitalmente al contribuente o al suo delegato. La trasmissione avviene tramite email istituzionale dell’incaricato del controllo, con la richiesta di firmare digitalmente il documento in formato Cades (.p7m).
Una volta firmato e restituito dal contribuente, l’Agenzia delle Entrate verifica l’integrità del file e appone la propria firma digitale, protocollando il verbale. A questo punto, il documento viene inviato al domicilio digitale del contribuente, o tramite PEC, se il soggetto delegato ne è in possesso. Nel caso in cui il contribuente non disponga di una PEC, è prevista la possibilità di consegna del documento in formato cartaceo tramite raccomandata A/R.
Il provvedimento affronta anche i casi in cui il contribuente non sia in possesso di una firma digitale. In queste situazioni, l’Agenzia delle Entrate prevede una firma mista: il verbale viene prima stampato e firmato in forma autografa dal contribuente. Successivamente, il documento cartaceo viene digitalizzato e la versione digitale viene firmata dall’Agenzia con un’attestazione di conformità rispetto all’originale. Il verbale digitale diventa così l’originale giuridicamente valido e viene consegnato secondo le modalità previste per la sottoscrizione elettronica.
Nel caso in cui il contribuente o il suo delegato si rifiuti di firmare il verbale, la motivazione del rifiuto viene annotata nel documento stesso. A quel punto, il verbale viene firmato digitalmente dal personale dell’Agenzia delle Entrate, che prosegue con la procedura di consegna come previsto per i documenti sottoscritti digitalmente.
Se il contribuente si oppone alla ricezione del verbale, l’Agenzia delle Entrate può comunque procedere all’invio del documento. In particolare, è prevista la possibilità di trasmettere una copia cartacea tramite raccomandata A/R al domicilio fiscale, oppure di inviare l’originale digitale tramite PEC, secondo quanto stabilito dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
Il nuovo provvedimento rappresenta un passo importante verso la digitalizzazione dei processi fiscali, rendendo la firma digitale uno strumento obbligatorio per i verbali dei controlli. Per chi non possiede gli strumenti digitali necessari, sono comunque previste soluzioni alternative che garantiscono la corretta gestione del processo. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il provvedimento completo pubblicato il 30 settembre 2024.
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