Effetti taglio cuneo fiscale nel settore agricolo

La riforma prevista per il 2024 relativa al taglio del cuneo fiscale ha sollevato interrogativi circa le sue ripercussioni sulle mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) percepite dai lavoratori dipendenti in agricoltura. L’INPS, con il messaggio del 23 aprile, fornisce chiarimenti essenziali sull’applicazione di tale misura e sulle modalità di reportaggio attraverso il flusso Uniemens-PosAgri.
Effetti sulla tredicesima e quattordicesima nel settore agricolo
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il decremento del cuneo fiscale e contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2024, non comporta modifiche alle tredicesime e quattordicesime mensilità dei dipendenti. Questo principio, come comunicato dall’INPS, vale pienamente anche per coloro che operano nel settore agricolo.
La misura agevolativa, infatti, si applica esclusivamente sulle retribuzioni imponibili relative alle singole mensilità, escludendo pertanto le mensilità extra.
Modalità di inserimento dei dati su Uniemens-PosAgri
I datori di lavoro devono calcolare l’esonero esclusivamente sulla retribuzione imponibile mensile, senza considerare tredicesima e quattordicesima. Per la corretta esposizione dei dati nel flusso Uniemens-PosAgri, bisogna separare la retribuzione ordinaria dalle mensilità aggiuntive, valutando quest’ultime con i codici “8” o “9”. Questa procedure consente all’INPS di identificare accuratamente l’importo soggetto a esonero contributivo.
Istruzioni dall’INPS
L’INPS, nel messaggio n. 1597, specifica che i flussi di denuncia inviati dai datori di lavoro agricoli che non rispecchiano le modalità indicate dovranno essere corretti e reinviati entro il 31 maggio 2024.
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