Disabili: novità su permessi 104 e congedi straordinari

Disabili: novità su permessi 104 e congedi straordinari

L’assistenza ai familiari disabili rappresenta una sfida importante per molti lavoratori. Fortunatamente, le recenti evoluzioni normative offrono maggiore flessibilità e supporto. La legge n. 104/1992, insieme alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 105/2022, ha apportato importanti cambiamenti nel panorama dei diritti dei lavoratori che assistono persone con disabilità. In questo articolo, esploreremo come i permessi 104 e i congedi straordinari possono ora essere cumulati, offrendo così un supporto più ampio e versatile.

Novità legislative: le recenti modifiche normative

Le novità legislative nel campo dei permessi 104 e congedi straordinari per l’assistenza ai disabili rappresentano un passo importante verso una maggiore inclusione e supporto. Il Decreto legislativo 105/2022 ha portato modifiche significative, ampliando la portata e la flessibilità dell’assistenza ai disabili. Una delle modifiche più rilevanti riguarda la possibilità di cumulare i permessi legge 104 con il congedo parentale e congedi straordinari. Così facendo, si offre maggiore sostegno ai lavoratori che assistono persone con disabilità.

Dettagli sulla cumulabilità dei permessi

La cumulabilità dei permessi legge 104 e dei congedi straordinari per l’assistenza ai disabili è stata chiarita nel Messaggio n. 4143 del 22 novembre 2023 dall’INPS. Le nuove disposizioni normative, come stabilito dal Decreto Legislativo 105/2022, permettono ora ai lavoratori di cumulare diversi tipi di congedi e permessi per assistere la stessa persona con disabilità grave.

Specificatamente, è possibile che più lavoratori ottengano l’autorizzazione per utilizzare sia il congedo straordinario che i permessi legge 104, sebbene non possano essere utilizzati contemporaneamente nello stesso giorno.

Nel dettaglio, saranno accettate anche le richieste di congedo straordinario per periodi in cui siano state già rilasciate per assistere la persona disabile:

  • autorizzazioni per tre giorni di permesso mensili ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992;
  • un prolungamento del congedo parentale (art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001), oppure
  • ore di permesso alternative al prolungamento (art. 33, comma 2, della legge n. 104/1992 e art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001).

Analogamente, durante i mesi in cui sono già stati concessi periodi di congedo straordinario, sarà possibile presentare richieste di fruizione di tre giorni di permesso mensile, prolungamento del congedo parentale o ore di permesso alternative al prolungamento del congedo parentale da parte di altri referenti, allo scopo di assistere la stessa persona disabile in situazioni di gravità.

Questa flessibilità nella fruizione dei benefici garantisce un supporto più ampio e adattabile alle esigenze dei lavoratori e dei loro familiari disabili. In aggiunta, l’INPS ha annunciato che le Strutture territoriali e strutture territoriali si occuperanno di riesaminare le decisioni già prese e le richieste ancora in sospeso relative alle situazioni giuridiche per le quali non sono state emesse sentenze definitive o non è scaduto il termine di prescrizione del diritto.