La gestione delle assenze per malattia dei lavoratori dipendenti rappresenta una questione di notevole importanza sia dal punto di vista organizzativo che economico per le aziende. Vediamo come il datore di lavoro può intervenire per verificare la legittimità delle assenze e quali sono i limiti imposti dalla legge.
L’assenza per malattia di un lavoratore comporta la necessità di riorganizzare le attività aziendali, oltre al pagamento di un’indennità anticipata dal datore di lavoro. Tuttavia, il lavoratore in malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e a un trattamento economico adeguato, come stabilito dalla legge e dai contratti collettivi nazionali (Ccnl). Per beneficiare di questi diritti, il lavoratore deve presentare certificati medici appropriati e sottoporsi a eventuali controlli sullo stato di salute.
Il diritto del lavoro italiano prevede due tipi di controlli sul lavoratore in malattia:
I lavoratori devono essere reperibili durante specifiche fasce orarie per le visite fiscali, che vengono effettuate all’indirizzo di reperibilità comunicato dal lavoratore. L’INPS mette a disposizione dei certificati di malattia sia ai lavoratori che ai datori di lavoro tramite il suo portale web, dove il datore può visualizzare solo l’attestato di malattia, mentre il lavoratore può vedere anche il certificato completo di diagnosi.
La malattia comporta conseguenze organizzative ed economiche. Per questo motivo, norme e giurisprudenza prevedono due tipologie di accertamenti sul lavoratore in malattia:
Sia i datori di lavoro pubblici che privati hanno interesse a verificare lo stato di salute del dipendente e individuare eventuali comportamenti sanzionabili a livello disciplinare. Il Polo Unico è responsabile di effettuare, in maniera esclusiva, le visite mediche di controllo (VMC), sia d’ufficio che su richiesta specifica dei datori di lavoro pubblici o privati, 7 giorni su 7 e in fasce orarie stabilite dalla legge.
Le strutture sanitarie pubbliche sono le uniche autorizzate a svolgere i controlli sullo stato di malattia dei dipendenti, come previsto dallo Statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970) all’art. 5, che esplicitamente vieta al datore di lavoro di svolgere accertamenti sull’idoneità e sull’infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Tuttavia, come vedremo tra poco, i datori di lavoro possono parallelamente affidarsi ad agenzie investigative e/o eseguire controlli indipendenti da quelli dell’INPS.
Abbiamo appena ricordato che un datore di lavoro ha il diritto di verificare lo stato di malattia di un suo dipendente. Ma come può farlo concretamente? L’azienda deve utilizzare i canali web dell’INPS, accedendo al sito ufficiale dell’istituto e alla pagina dedicata. Infatti, l’INPS specifica che:
“Il servizio ‘Richiesta Visite Mediche di Controllo (Polo unico VMC)’ è destinato ai datori di lavoro privati e alle pubbliche amministrazioni per richiedere la visita medica di controllo dello stato di salute dei propri dipendenti in malattia. Il servizio consente anche di visualizzare lo stato delle richieste inviate e i risultati dei controlli.”
Inoltre, il portale dell’INPS chiarisce che il servizio online per richiedere visite mediche di controllo, sia domiciliari che ambulatoriali, è disponibile anche per i datori di lavoro i cui dipendenti non sono tenuti a versare la contribuzione per l’indennità economica di malattia all’Istituto.
Per quanto riguarda le modalità operative, ricordiamo che la richiesta di visita medica di controllo può essere effettuata per un singolo lavoratore e per una sola visita alla volta, oppure in modalità multipla tramite l’upload di un file in formato XML.
I datori di lavoro possono anche condurre indagini sulla condotta del dipendente malato nella vita quotidiana. Se l’azienda ha seri dubbi sulla reale sussistenza della malattia non professionale, è probabile che opti per tali indagini.
Un aspetto importante da sottolineare è che il divieto stabilito dallo Statuto dei lavoratori (art. 5) relativo all’impossibilità per l’azienda di effettuare accertamenti sanitari non si applica alle verifiche investigative. Queste indagini, condotte eventualmente dal datore di lavoro pubblico o privato, mirano a stabilire se il lavoratore svolge altre attività durante l’assenza per malattia, attività che potrebbero ostacolare un pieno recupero delle forze e una pronta guarigione.
In altre parole, sebbene l’azienda non possa effettuare accertamenti sanitari sul dipendente, come sottoporlo a una visita medica privata, può incaricare un investigatore privato per verificare alcune circostanze di fatto che potrebbero contraddire lo stato di malattia. A sostegno di ciò vi è, ad esempio, l’ordinanza n. 11697 del 2020 della Cassazione.
A sostegno dei poteri del datore di lavoro vi sono diverse pronunce giudiziarie, in particolare alcune sentenze della Suprema Corte. Queste sentenze sottolineano che le indagini aziendali sono pienamente conformi alla legge e quindi attuabili, a condizione che:
Ad esempio, con la sentenza n° 18507 del 2016, la Cassazione ha confermato la legittimità di un licenziamento per giusta causa inflitto a un lavoratore che, durante il periodo di malattia, era stato visto svolgere lavori sul tetto della propria abitazione grazie alle indagini di un’agenzia investigativa. Con questa sentenza si è inoltre affermato che il datore di lavoro può controllare se il dipendente è veramente malato, anche in assenza di gravi sospetti sulla veridicità della malattia.
Inoltre, con la sentenza n. 13676 del 2016, la Suprema Corte ha stabilito che un dipendente che, durante la malattia, svolge attività che ne pregiudicano la guarigione, dà motivo al datore di dubitare seriamente della correttezza dei futuri rapporti lavorativi, giustificando così il licenziamento. Per saperne di più visita la nostra pagina dedicata alle news.
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