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Recentemente, l’INPS ha fornito importanti chiarimenti sul versamento del contributo addizionale NASpI per i contratti di lavoro a tempo determinato, in particolare per le attività stagionali. Queste novità sono state introdotte dal Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024), che ha modificato alcune disposizioni riguardanti la riassunzione e il rinnovo dei contratti di lavoro. Vediamo di seguito le principali novità e le categorie a cui si applica il contributo.
Il Collegato Lavoro ha apportato modifiche significative all’articolo 21 del decreto legislativo n. 81/2015. In particolare, ha fornito una norma di interpretazione autentica che definisce meglio le caratteristiche delle attività stagionali. Secondo la nuova normativa, queste attività non sono più soggette ai termini dilatori relativi alla riassunzione a tempo determinato di un lavoratore. Per esempio, se un lavoratore viene riassunto a tempo determinato entro 10 giorni dalla scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi (o 20 giorni per contratti di durata superiore), il secondo contratto diventa automaticamente a tempo indeterminato (meccanismo stop&go). Le attività stagionali vengono ora meglio definite anche attraverso un elenco che va oltre quanto stabilito dal DPR n. 1525/1963.
Secondo la Legge n. 203/2024, le attività stagionali non sono più solo quelle previste dal DPR n. 1525/1963. Si aggiungono infatti anche quelle che:
Questa riforma amplia notevolmente il concetto di “lavoro stagionale” e riguarda anche attività che, pur essendo stagionali, non erano incluse precedentemente.
Il contributo addizionale NASpI è un pagamento che i datori di lavoro devono versare per ogni contratto a termine. L’aliquota è pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con un incremento dello 0,5% per ogni rinnovo del contratto.
Secondo l’articolo 2, comma 29 della Legge n. 92/2012, i datori di lavoro che assumono lavoratori a tempo determinato per attività stagionali, secondo quanto definito dal DPR n. 1525/1963, sono esonerati dal versamento di tale contributo. Tuttavia, l’esenzione non si applica alle nuove tipologie di lavoro stagionale introdotte dal Collegato Lavoro. Questo significa che anche per le attività stagionali non incluse nell’elenco del DPR n. 1525/1963, i datori di lavoro devono comunque versare il contributo NASpI.
In caso di rinnovo dei contratti a tempo determinato per attività stagionali, l’INPS ha chiarito che il contributo addizionale NASpI non solo è dovuto, ma deve essere aumentato. Questo incremento è pari allo 0,5% e si applica a tutti i rinnovi, anche per i contratti stagionali non previsti dal DPR n. 1525/1963.
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L’INPS sottolinea che, secondo la normativa vigente, l’esonero dal versamento del contributo addizionale NASpI rappresenta una deroga al principio generale di obbligatorietà del contributo. Poiché la norma dell’esonero ha natura speciale e di stretta interpretazione, si applica esclusivamente alle ipotesi tassativamente previste dalla legge. Pertanto, il contributo NASpI è dovuto per le nuove fattispecie di lavoro stagionale.
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