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Congedo di paternità obbligatorio: cosa sapere sull’applicazione della prescrizione e della decadenza

L’INPS, con il messaggio 4301 del 17 dicembre 2024, ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo ai termini di prescrizione e decadenza del congedo di paternità obbligatorio, un diritto previsto dall’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

La comunicazione è arrivata a seguito di numerose richieste di chiarimento da parte degli uffici territoriali, ed è destinata a fare chiarezza su un aspetto importante per i lavoratori padri che intendono usufruire di questa prestazione.

Prescrizione del congedo di paternità obbligatorio

Uno degli aspetti più rilevanti chiariti dal messaggio riguarda la prescrizione del congedo di paternità obbligatorio. In deroga al regime ordinario previsto dal codice civile, che stabilisce termini di prescrizione più lunghi per altre prestazioni INPS, il termine per la prescrizione del congedo di paternità obbligatorio è fissato a un anno.

Questa specifica durata deriva dalla giurisprudenza di legittimità che, facendo riferimento all’articolo 29, comma 2, del Testo Unico sulla maternità e paternità (D.Lgs. n. 151/2001), ne ha determinato l’applicabilità. A questo proposito, l’INPS sottolinea che tale prescrizione non può essere interrotta, ma può essere sospesa, e che il termine annuale si applica anche all’indennità di malattia, facendo di fatto da richiamo normativo per il congedo di paternità.

Decadenza del congedo di paternità obbligatorio

Accanto alla prescrizione, l’INPS ha confermato che anche per la decadenza del congedo di paternità obbligatorio si applica un termine annuale. La differenza tra prescrizione e decadenza risiede nel fatto che quest’ultima riguarda un termine perentorio, che non può essere interrotto o sospeso.

In altre parole, il diritto deve essere esercitato entro un anno dalla nascita del figlio, senza possibilità di proroga o dilazione. Questo termine è stato stabilito sulla base dell’articolo 47, comma 3, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, che regola le modalità di applicazione delle prestazioni previdenziali temporanee. La giurisprudenza di legittimità ha confermato questa impostazione anche per il congedo di paternità obbligatorio, parificandolo a prestazioni analoghe, come il congedo di maternità.

L’INPS, infatti, evidenzia che la decadenza è legata alla natura intrinseca del congedo, che è una prestazione previdenziale temporanea, e per questo motivo non può essere goduta oltre il termine di un anno. Per rimanere aggiornato, visita la nostra pagina dedicata alle news.

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