Congedo di paternità 2023: Chi ne ha diritto e quando iniziano i 10 giorni
A partire dal 2023, è prevista in modo permanente l’assegnazione di un periodo obbligatorio di congedo paternità della durata di 10 giorni, durante i quali il genitore riceverà un’indennità al 100% del proprio stipendio dall’INPS. Allo stesso tempo, è vietato licenziare il genitore fino al raggiungimento del primo anno di vita del bambino. Inoltre, durante questo periodo, il genitore ha il diritto di dimettersi per giusta causa e ricevere l’assegno di disoccupazione NASpI (tuttavia, il datore di lavoro è tenuto a versare il ticket di licenziamento, come recentemente specificato dall’INPS).
Esamineremo tutte le situazioni relative al congedo di paternità al 100% nel 2023 e le procedure per richiedere questo beneficio, inclusi i codici da utilizzare nei flussi Uniemens a partire da aprile.
Il congedo paternità 2023 rappresenta un sostegno ai neo-genitori che consente anche ai padri lavoratori dipendenti di avere un periodo di riposo quando nasce o viene adottato un figlio. Questa misura comprende diversi tipi di congedo, come il congedo paternità obbligatorio, il congedo paternità facoltativo e il congedo parentale, ognuno con tempi e indennità differenti.
Gran parte di queste misure è stata modificata a partire dal 13 agosto 2022 con il Decreto legislativo n.105 del 30 giugno 2022. Precedentemente, tali strumenti erano sperimentali e rinnovati annualmente, ma con la Legge di bilancio per il 2022 sono diventati strutturali.
È possibile prendere un periodo di pausa dal lavoro a partire dai due mesi precedenti la data prevista del parto e fino a cinque mesi successivi alla nascita, all’ingresso del bambino in famiglia o in Italia in caso di adozioni, affidamenti o collocamenti temporanei. La durata del congedo può coincidere con il congedo di maternità o essere successiva, ma non può superare i cinque mesi.
Questo tipo di congedo si differenzia dal congedo paternità facoltativo, poiché rappresenta un diritto autonomo del padre, indipendente dal beneficio spettante alla madre e aggiuntivo ad esso. Nel caso del congedo paternità facoltativo, la madre rinuncia a un giorno di congedo e tale giornata viene usufruita dal padre.
Il diritto al congedo parentale 2023 è esteso a tutti i lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che privato, inclusi i lavoratori domestici (ai quali non viene richiesto il requisito contributivo per usufruire del congedo di maternità o paternità alternativo) e i lavoratori agricoli a tempo determinato, ai quali non viene richiesto alcun requisito contributivo. Tuttavia, in queste ultime due categorie, è necessario avere un rapporto di lavoro attivo.
Da questa misura sono esclusi gli autonomi iscritti alla gestione separata e i lavoratori del settore dello Spettacolo.
A partire dal 1° gennaio 2023, il congedo di paternità obbligatorio è stabilito per una durata di 10 giorni (che diventano 20 giorni in caso di nascita plurima) ed è regolamentato dal Decreto Legislativo n.105 del 30 giugno 2022, in ottemperanza alla Direttiva UE n. 2019/1158.
Questo periodo di astensione segue le seguenti disposizioni:
A differenza del congedo di paternità facoltativo, il congedo di paternità obbligatorio è sempre retribuito al 100%, con l’accredito di contributi figurativi validi sia per il diritto sia per il calcolo della pensione. Tuttavia, se il congedo avviene al di fuori del rapporto di lavoro, per ottenere i contributi figurativi è necessario aver versato almeno cinque anni di contributi pregressi.
Il padre può usufruire dei giorni di congedo anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e tali giorni sono compatibili con la fruizione (non contemporanea) del congedo di paternità alternativo a quello della madre. Il congedo obbligatorio è infatti considerato un diritto autonomo, aggiuntivo rispetto a quello della madre e indipendente dal congedo di maternità. Pertanto, se il padre utilizza anche il congedo previsto dall’articolo 28 del decreto legislativo 151/2001 (congedo di maternità in caso di decesso o grave infermità della madre), i due benefici si accumulano.
Il padre dipendente è tenuto a comunicare al datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo di paternità, con un preavviso minimo di 15 giorni. Nel caso in cui il congedo coincida con l’evento della nascita, il preavviso viene calcolato in base alla data prevista del parto.
La richiesta per il congedo obbligatorio di paternità (per nascita, adozione o affidamento del bambino) deve essere presentata al datore di lavoro, in forma scritta o tramite il sistema informatico aziendale per la gestione delle presenze e dei permessi. Sarà poi compito del datore di lavoro comunicare all’INPS i giorni effettivamente usufruiti.
Il Messaggio INPS n.659/2022 ha fornito le indicazioni per la segnalazione dei congedi nei flussi di denuncia, con l’obbligatorietà dei codici a partire dal mese di aprile 2023.
Se il congedo viene direttamente pagato dall’INPS, la richiesta deve essere presentata all’istituto previdenziale utilizzando le stesse modalità degli anni precedenti: tramite il servizio online dedicato, seguendo il percorso Prestazioni e Servizi > Congedo papà (nascita, adozione o affidamento bambino) > Accedi al servizio.
In alternativa, la richiesta di congedo può essere presentata all’INPS anche attraverso il Contact Center, chiamando i numeri 803 164 (gratuito da rete fissa) o 06 164 164 (da rete mobile), oppure rivolgendosi agli enti di patronato e agli intermediari dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.
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