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Buoni pasto per dipendenti PA in smart working: regole e requisiti del CCNL

Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per le Funzioni Centrali, entrato in vigore il 27 gennaio 2025, introduce una significativa novità: il riconoscimento dei buoni pasto per i dipendenti della Pubblica Amministrazione (PA) che operano in modalità smart working.

L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) ha fornito chiarimenti su come avverrà l’erogazione di questi buoni pasto attraverso il parere CFC141b del 3 febbraio 2025.

Destinatari dei buoni pasto

Tutti i dipendenti del comparto Funzioni Centrali della PA hanno diritto ai buoni pasto, anche quando svolgono la loro attività lavorativa in smart working. Dal 2025, lo smart working è accessibile a tutti i dipendenti pubblici, con priorità per coloro che si trovano in situazioni di salute gravi, personali o familiari.

Anche i dipendenti senza particolari esigenze possono optare per il lavoro da remoto, previa approvazione dei dirigenti. In ogni caso, l’adozione dello smart working deve essere consensuale, volontaria e basata su un accordo tra il lavoratore e il responsabile.

Modalità di erogazione dei Buoni Pasto

L’erogazione dei buoni pasto nella Pubblica Amministrazione si basa sull’orario di lavoro convenzionale, anche in modalità smart working. Ciò significa che i buoni pasto vengono assegnati in base al numero di ore lavorate dal dipendente durante la giornata o la settimana, come previsto dal contratto o dalle normative di riferimento.

Ad esempio, se un dipendente lavora per 7 ore in una giornata, avrà diritto a un buono pasto. Se, invece, lavora meno ore rispetto a quelle previste nell’orario convenzionale, potrebbe non ricevere il buono pasto o riceverne una parte proporzionale.

Nel caso specifico dei dipendenti a cui si applica il CCNL Funzioni Centrali, la prestazione resa da remoto è equiparata a quella svolta in presenza. Pertanto, se la giornata lavorativa prevede 7 ore, queste saranno considerate valide anche se il dipendente lavora da casa, senza penalizzazioni rispetto al lavoro in ufficio.

Tuttavia, ARAN chiarisce che i permessi orari fruiti durante la giornata in lavoro agile saranno sottratti dall’orario teorico per verificare il requisito di durata necessario per maturare il buono pasto.

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