Apprendistato 2023, incentivi per le aziende che assumono
Anche per il 2023 sono previste diverse agevolazioni contributive e fiscali per le imprese che assumono lavoratori tramite il contratto di apprendistato di I livello, al fine di migliorare l’occupabilità dei giovani e ridurre i costi del lavoro.
Il contratto di apprendistato di I livello è riservato ai giovani tra i 15 e i 25 anni che sono inseriti in un percorso scolastico e/o formativo.
Le agevolazioni per l’assunzione, in particolare gli esoneri contributivi, sono descritte nella guida pubblicata da ANPAL Servizi il 10 marzo 2023.
Anche nel 2023 rimane in vigore il criterio basato sulle dimensioni dell’impresa (con più o meno di 9 dipendenti) per determinare l’aliquota imponibile utilizzata per il calcolo dei contributi da parte del datore di lavoro.
Qualora il rapporto di lavoro venga continuato in forma di contratto subordinato, è previsto un esonero contributivo del 100% per 3 anni, fino a un limite di 3.000 euro annui.
Nel corso del 2023, i datori di lavoro che scelgono di assumere giovani attraverso il contratto di apprendistato di I livello potranno beneficiare di diverse agevolazioni.
In particolare, le imprese avranno accesso agli incentivi per le assunzioni stabiliti dal Decreto Legislativo n. 150/2015 (articolo 32), estesi alle annualità successive dalla Legge di Bilancio 2018. Questi incentivi includono le seguenti agevolazioni:
Per quanto riguarda la contribuzione a carico del datore di lavoro, nel 2023 continueranno ad applicarsi le agevolazioni in base alla dimensione dell’impresa. Per le imprese con meno di 9 dipendenti, la contribuzione sarà pari all’1,5% per il primo anno, al 3% per il secondo anno e al 5% per il terzo anno. Per le imprese con più di 9 dipendenti, l’aliquota imponibile sarà del 5% per l’intera durata dell’apprendistato.
Secondo quanto specificato dal Ministero del Lavoro nell’interpello n. 22/2016, l’aliquota contributiva viene calcolata sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta all’apprendista.
L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è invece pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per l’intero periodo di formazione e per un anno successivo alla conclusione del periodo di apprendistato.
Dal punto di vista fiscale, il costo degli apprendisti è escluso dalla base di calcolo dell’IRAP.
Infine, nel caso in cui il rapporto di lavoro proseguisse e si trasformasse in un contratto subordinato a tutele crescenti, i datori di lavoro potrebbero beneficiare di un esonero contributivo totale del 100% per tre anni, con un limite massimo di 3.000 euro annui.
Questo sgravio si applica alle assunzioni di allievi che, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30% del monte ore totale previsto, oltre a periodi di apprendistato di I livello.
L’apprendistato è un tipo di contratto di lavoro che si caratterizza per la presenza di un percorso formativo. Il datore di lavoro, oltre a retribuire l’apprendista per il lavoro svolto, ha l’obbligo di fornire la formazione necessaria affinché l’apprendista acquisisca competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui è stato assunto. L’apprendista, a sua volta, ha l’obbligo di seguire il percorso formativo, che può essere svolto sia all’interno che all’esterno dell’azienda.
Esistono tre tipologie di apprendistato:
Gli apprendisti possono percepire una retribuzione inferiore rispetto agli altri lavoratori con le stesse mansioni. Infatti, l’apprendista può essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori che svolgono mansioni o funzioni che richiedono qualifiche corrispondenti a quelle che si intendono acquisire con il contratto di apprendistato. In alternativa, è possibile stabilire una retribuzione percentuale e graduale in base all’anzianità di servizio dell’apprendista.
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