Alcoltest, da ora te lo fanno anche fuori dall’auto: puoi bere solo in casa tua | Devi rinchiuderti

Alcoltest- Foto di Łukasz Promiler da Pexels-CircuitoLavoro.it
Il nuovo Codice della Strada impone nuove regole anche per il consumo di alcol che non ha implicazioni sulla guida dell’automobile: ecco a cosa bisogna fare attenzione.
Per finire nei guai per guida in stato di ebbrezza non serve più essere beccati come conducenti di un’automobile. La legge ha modificato le regole per chi si muove in strada dopo aver bevuto.
Anche chi si trova semplicemente in sella a una semplice bicicletta, è soggetto alle stesse norme del Codice della Strada previste per gli automobilisti.
Nel caso in cui si venga fermati da una pattuglia, e venga riscontrato uno stato di alterazione alcolica, si rischiano multe pesanti e perfino la condanna penale.
La Cassazione lo ha ribadito con fermezza, nella sentenza n. 6119/2018 e più recentemente con il pronunciamento depositato il 2 giugno 2024, confermando che anche chi guida una bicicletta deve essere sobrio.
Guida in stato di ebbrezza in bicicletta: cosa si rischia
Secondo i giudici, in particolare, basta superare la soglia di 0,8 grammi di alcol per litro di sangue per far scattare il reato. E se si supera il limite di 1,5 g/l, si rischia di ottenere una condanna. Ad essere preso in esame è stato il caso dell’insegnante precario di Genova che, dopo un aperitivo in compagnia, ha deciso di tornare a casa in bicicletta per non rischiare di mettersi al volante. L’uomo è stato comunque fermato per un controllo dai vigili urbani: l’esito dell’alcoltest si è rivelato positivo.
A quel punto è scattata una sanzione di 1.100 euro e una condanna a 60 giorni di reclusione, che si è poi trasformata in 130 ore di lavori socialmente utili. L’insegnante sta ora scontando la pena in una bocciofila di Genova: qui si occupa della manutenzione degli spazi e della raccolta differenziata.
Sintomi di alterazione alla guida: i segnali che possono rendere superfluo l’alcoltest
La giurisprudenza ha quindi stabilito il principio secondo il quale non è importante che tipo di mezzo di trasporto si stia guidando per essere considerati conducenti in stato di ebbrezza. Inoltre, non è necessario che l’alcoltest certifichi un tasso superiore a 1,5 g/l per far scattare il reato. I giudici della Cassazione hanno affermato che “elementi obiettivi e sintomatici” possono bastare a dimostrare lo stato di alterazione.
I segni da prendere in considerazione sono l’andatura incerta, l’alito vinoso, la difficoltà a parlare e la confusione mentale. In presenza di questi sintomi le Forze dell’Ordine possono contestare il reato anche in assenza del test, basandosi su quanto osservano al momento del fermo.