Il Bonus prima casa, un’importante agevolazione fiscale, non si limita solo all’acquisto di un primo immobile, ma può estendersi anche al secondo acquisto. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che i contribuenti devono rispettare alcune condizioni affinché il beneficio rimanga valido. In particolare, chi possiede già una prima casa e desidera acquistare un secondo immobile deve impegnarsi a vendere l’abitazione attuale entro un anno. Questa disposizione è stata esplicitata nella sentenza n. 23978/2024, che sottolinea la necessità di rispettare i termini di legge.
La sentenza della Cassazione nasce da un caso specifico che ha coinvolto un contribuente che ha acquistato una nuova abitazione nel 2016, beneficiando dell’agevolazione prima casa. L’impegno preso dal contribuente prevedeva la vendita della precedente abitazione. Tuttavia, l’immobile in questione si è rivelato inagibile a causa del devastante terremoto che ha colpito L’Aquila nel 2009. Le autorità fiscali hanno revocato le agevolazioni inizialmente concesse, poiché la casa non era stata venduta nei termini stabiliti dalla legge.
Il contribuente ha contestato la decisione, sostenendo che l’inagibilità dell’immobile dovesse essere considerata una causa di forza maggiore. Tra le sue argomentazioni, ha evidenziato che la casa fosse parte di un complesso immobiliare, il che rendeva impossibile la messa in sicurezza e la ristrutturazione in modo autonomo. Nonostante le sue istanze siano state bocciate sia dalla Commissione tributaria provinciale dell’Aquila che dalla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, il contribuente ha cercato di difendere il proprio diritto all’agevolazione.
La Corte di Cassazione, nella sua valutazione finale, ha stabilito che le agevolazioni devono essere interpretate in modo restrittivo. Pertanto, il mancato rispetto dell’obbligo di vendita comporta la decadenza automatica delle agevolazioni. La forza maggiore, nel caso specifico, non poteva essere invocata poiché l’inagibilità era un elemento noto al momento dell’acquisto della nuova abitazione, e il contribuente aveva accettato l’obbligo di vendita.
La disciplina riguardante l’agevolazione prima casa è contenuta nella nota II-bis dell’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986. La legge n. 208/2015 ha introdotto modifiche significative, consentendo anche ai contribuenti già titolari di un immobile acquistato con agevolazioni di richiedere il bonus per un secondo acquisto, a condizione di alienare l’immobile entro un anno. L’obiettivo del legislatore è stato quello di fornire supporto ai cittadini e stimolare il mercato immobiliare.
Nel 2025, si prevede che il bonus prima casa non subisca modifiche significative. Tuttavia, rimane alta l’attenzione riguardo alla possibile cessazione dell’agevolazione sui mutui per i giovani sotto i 36 anni e sulle garanzie statali all’80%. I contribuenti e i potenziali acquirenti devono pertanto essere consapevoli delle condizioni necessarie per beneficiare delle agevolazioni e rimanere aggiornati sulle eventuali novità normative.
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