Il 4 settembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto dell’8 agosto 2024, che introduce le regole per l’accesso al Voucher 3I per l’anno 2024. Questa agevolazione mira a sostenere i processi di innovazione delle start-up innovative e delle microimprese, attraverso un contributo economico specifico. Di seguito, analizziamo nel dettaglio a chi è destinato, come richiederlo e cosa è possibile ottenere.
Il Voucher 3I è stato creato per consentire a start-up e microimprese di accedere a servizi di consulenza specifici, legati alla protezione della proprietà intellettuale. In particolare, il contributo può essere utilizzato per acquistare i seguenti servizi:
Questi servizi possono essere forniti solo da professionisti iscritti in elenchi specifici, gestiti dall’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o dal Consiglio nazionale forense.
Il contributo offerto dal Voucher 3I varia a seconda del tipo di servizio richiesto. Ecco le cifre previste:
È importante sottolineare che il voucher non copre i costi relativi alle tasse o ai diritti di deposito della domanda di brevetto.
L’accesso al Voucher 3I segue una procedura automatica a sportello, e per potervi accedere, le imprese devono presentare una domanda all’ente gestore, Invitalia. La domanda deve indicare chiaramente il tipo di servizio richiesto e il fornitore scelto, che deve aver accettato l’incarico.
Il processo di valutazione prevede l’assegnazione di un Codice Unico di Progetto (CUP) alla richiesta e, in caso di esito positivo, l’ente gestore invierà il voucher all’impresa richiedente. In caso di esito negativo, l’impresa riceverà una comunicazione con il diniego.
Una volta che il servizio richiesto è stato effettivamente erogato, il fornitore emetterà una fattura che dovrà includere il codice CUP assegnato. L’ente gestore procederà al pagamento entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, garantendo così una rapida liquidazione dei compensi. Tuttavia, è fondamentale che i servizi siano prestati da fornitori inseriti negli elenchi ufficiali e che l’erogazione avvenga solo dopo tale inserimento.
Non è possibile richiedere il voucher per servizi già erogati o per servizi forniti da professionisti non iscritti negli elenchi predisposti. Inoltre, i fornitori non possono richiedere anticipi o compensi aggiuntivi per i servizi coperti dal voucher.
Infine, i fornitori di servizi non possono erogare consulenze a imprese in cui ricoprono ruoli di amministratori, soci o dipendenti, garantendo così la massima trasparenza e correttezza nell’applicazione della misura.
Il Voucher 3I rappresenta un’importante opportunità per start-up e microimprese italiane che vogliono proteggere le proprie innovazioni e acquisire brevetti, sia a livello nazionale che internazionale. L’accesso ai servizi di consulenza specializzata, grazie al contributo economico, facilita il percorso di crescita delle imprese più piccole, incentivando la loro capacità di innovare.
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