Una delle questioni più discusse tra i lavoratori che usufruiscono dei piani welfare aziendale è se il rimborso delle spese legate alle attività sportive dei propri figli sia inclusa tra i benefici. L’importanza di questa tematica porta l’Agenzia delle Entrate a fornire dei chiarimenti precisi destinati ai lavoratori e ai datori di lavoro.
Nella risposta all’interpello numero 144, datato 3 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha delineato i criteri secondo cui è possibile ottenere il rimborso delle spese per le attività sportive dei figli, nell’ambito dei piani di welfare aziendale.
Il rimborso spese per le attività sportive dei figli dei dipendenti può godere di esenzione dalla tassazione esclusivamente se soddisfa determinanti criteri:
Inoltre, è fondamentale che sia conservata adeguata documentazione che attesti l’utilizzo delle somme per le finalità previste dall’agevolazione.
Questa possibilità trova fondamento nella norma prevista dall’articolo 51, comma 2 lettera f-bis del TUIR. La legge 208 del 28 dicembre 2015, ha portato a una revisione della normativa, inserendo tra le voci esenti da IRPEF le somme destinate alla fruizione di servizi educativi e di istruzione per i familiari dei dipendenti, inclusi i servizi integrativi e le attività ludiche.
I chiarimenti successivi, come quelli della circolare numero 238 del 2000, hanno confermato che le somme erogate ai dipendenti per fini educativi e formativi per i loro familiari sono esenti da tassazione, inclusi i contributi per le attività sportive scolastiche.
Di fronte a questa distinzione, è essenziale che datori di lavoro e lavoratori si assicurino di rispettare i criteri definiti per poter beneficiare dell’esenzione fiscale del rimborso spese per le attività sportive dei figli, integrandoli correttamente nel piano di welfare aziendale. La chiave sta nel garantire che le attività sportive siano strettamente collegate al contesto educativo e formativo previsto dall’offerta scolastica.
Per consultare in dettaglio la risposta all’interpello numero 144 e le normative di riferimento menzionate, visitare il link qui sotto:
Risposta all’interpello n.144 del 3 luglio 2024
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