Il settore dell’edilizia riceve un nuovo impulso grazie alla conferma dello sgravio contributivo pari al 11,5% sui contributi previdenziali e assistenziali per l’anno 2023. Il Ministero del Lavoro, attraverso un decreto pubblicato il 10 gennaio 2024, e la successiva circolare INPS del 17 gennaio hanno delineato le modalità operative per la fruizione di questa agevolazione.
Questa misura è destinata ai datori di lavoro del settore edilizio che impiegano lavoratori per un orario settimanale di almeno 40 ore. In particolare, l’esonero contributivo riguarda la quota dovuta all’INPS che non è inclusa nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
La possibiltà di accesso a questo importante sgravio è consentita fino alla data del 15 maggio 2024. Per usufruire dello sgravio, è necessario compilare il modulo “Rid-Edil” tramite il cassetto previdenziale presenti sul sito dell’INPS.
Diversi sono i soggetti che possono accedere a questa agevolazione:
Per accedere allo sgravio, la domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica entro il 15 maggio 2024, compilando il modulo “Rid-Edil” disponibile nella sezione “Comunicazioni on-line” del cassetto previdenziale aziende su sito INPS. A seguito dell’approvazione della domanda, verrà attribuito il codice di autorizzazione “7N”.
Per quanto attiene al recupero degli arretrati relativi all’anno 2023, gli interessati possono utilizzare il codice causale “L207” all’interno della denuncia aziendale UNIEMENS. È importante sottolineare che l’agevolazione potrà essere fruita fino ad aprile 2024.
In casi specifici, come per le matricole sospese o cessate, è necessario inoltrare un’istanza specifica attraverso la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale, allegando la documentazione richiesta.
Questa iniziativa continua a sostenere il settore dell’edilizia, confermando l’impegno nell’offrire agevolazioni contributive a supporto dei datori di lavoro. Approfittare di questa opportunità significa alleggerire il carico fiscale e contributivo delle imprese, favorendo allo stesso tempo l’occupazione a tempo pieno nel settore.
Per ulteriori dettagli e per accedere ai moduli necessari, visitare i link ufficiali: decreto interministeriale e circolare INPS n. 13.
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