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Rinnovo Contratto Commercio 2024-2027: novità e approfondimenti

Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Commercio 2024-2027 rappresenta un passo importante per circa 3 milioni di lavoratori del settore terziario, distribuzione e servizi. 

Firmato il 22 marzo 2024, questo rinnovo introduce rilevanti modifiche in tema di retribuzioni, indennità e classificazione del personale, offrendo un adeguamento alle nuove dinamiche di mercato e alle esigenze dei lavoratori. 

In questo articolo, approfondiremo le principali novità, come gli aumenti salariali, le indennità una tantum e le modifiche relative ai contratti a termine, fornendo una panoramica completa delle modifiche che caratterizzeranno il contratto dal 2024 al 2027.

Rinnovo Contratto Commercio: cos’è e perché è importante

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del Commercio rappresenta uno degli accordi più rilevanti nell’ambito lavorativo italiano, regolando le condizioni di lavoro dei dipendenti operanti nei settori del terziario, distribuzione e servizi. Esso è cruciale per garantire stabilità e tutele ai lavoratori delle aziende impegnate nella distribuzione di beni e nella logistica.

Il ruolo del CCNL Commercio nel settore terziario

Il 22 marzo 2024 è stato firmato il rinnovo del CCNL Commercio, valido dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2027. Questo nuovo accordo, sottoscritto grazie alla collaborazione tra Confcommercio, Confesercenti e i sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, interessa circa 3 milioni di lavoratori. Il rinnovo non solo risponde alla necessità di stabilità del settore, ma tiene conto anche dell’evoluzione del mercato, con un focus sul miglioramento delle condizioni lavorative e del benessere dei dipendenti.

Chi è coinvolto: aziende, lavoratori e organizzazioni sindacali

Il contratto regola i rapporti tra le aziende attive nella logistica, distribuzione e servizi, includendo anche realtà del terziario come vendite online e per corrispondenza. La clausola di “ultrattività” del contratto garantisce continuità delle normative anche oltre la scadenza, fino alla firma di un successivo rinnovo. 

Le novità del rinnovo 2024-2027

Tra le novità introdotte dal rinnovo del contratto vi sono incrementi salariali, nuove indennità e una particolare attenzione alle esigenze dei lavoratori part-time. Nel dettaglio:

  • Aumenti retributivi: per il IV livello è stato stabilito un incremento tabellare complessivo di 240 euro lordi, distribuito in diverse tranche fino a febbraio 2027. Gli aumenti seguono il protocollo straordinario del 12 dicembre 2022 e comprendono anche una somma una tantum di 350 euro, erogata in due tranche (luglio 2024 e luglio 2025).
  • Indennità per la clausola elastica del part-time: è prevista un’indennità annua di 155 euro a partire dal 2025 (120 euro per il 2024), applicabile in caso di variazioni di orario lavorativo concordate con il datore di lavoro.

Aumenti retributivi fino a 240 euro per il IV livello

Gli aumenti salariali per il IV livello, che ammontano complessivamente a 240 euro lordi, saranno distribuiti come segue:

  • 30 euro dal 1° aprile 2023 (già concordati nel 2022);
  • 70 euro dal 1° aprile 2024;
  • 30 euro dal 1° marzo 2025;
  • 35 euro dal 1° novembre 2025;
  • 35 euro dal 1° novembre 2026;
  • 40 euro dal 1° febbraio 2027.

L’accordo precisa che gli importi erogati dal 1° gennaio 2022 come acconti sugli aumenti futuri non saranno assorbiti dagli incrementi previsti dal nuovo contratto.

Indennità una tantum di 350 euro: chi ne beneficia e quando verrà erogata

È stato inoltre stabilito un’indennità forfettaria “una tantum” di 350 euro lordi per i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, riparametrato in base al livello di inquadramento, con applicazione specifica al IV livello. L’erogazione avverrà in due rate:

  • La prima rata, pari a 175 euro, sarà inclusa nella retribuzione di luglio 2024;
  • La seconda rata, anch’essa di 175 euro, sarà corrisposta con la retribuzione di luglio 2025.

Per gli apprendisti, l’importo sarà proporzionato al trattamento economico previsto dal C.C.N.L. 30 luglio 2019, con le stesse decorrenze. Tuttavia, l’importo “una tantum” sarà ridotto in caso di assenze non retribuite, aspettative, part-time o riduzioni dell’orario di lavoro. Inoltre, non contribuirà al calcolo di istituti contrattuali come il T.F.R. Gli importi già corrisposti a titolo di anticipo sugli aumenti contrattuali saranno considerati come anticipazioni rispetto all’indennità.

Le cifre per ciascun livello sono le seguenti:

Liv.1.7.20241.7.2025
Quadro303,81303,81
I273,67273,67
II236,73236,73
III202,34202,34
IV175,00175,00
V158,11158,11
VI141,95141,95
VII121,53121,53
Operatori di vendita
I categoria165,20165,20
Il categoria138,69138,69

Modifiche ai contratti a termine: nuove causali e maggiore flessibilità

Il Decreto Milleproroghe 2025 introduce maggiore flessibilità per i contratti a termine, estendendo fino al 31 dicembre 2025 la possibilità di stipulare contratti superiori ai 12 mesi, con un limite massimo di 2 anni, per specifiche esigenze aziendali. La misura, originariamente prevista dal Decreto Lavoro (art. 24 del DL n. 48/2023), è stata prorogata per consentire alle aziende di rispondere meglio alle necessità di mercato.

Le nuove causali per l’estensione del contratto includono:

  • Esigenze previste dai contratti collettivi;
  • Necessità tecniche, organizzative o produttive individuate dalle parti entro il 31 dicembre 2024;
  • Sostituzione di altri lavoratori.

Nel settore commercio, sono state introdotte causali specifiche per esigenze di mercato, tra cui:

  • Saldi: assunzioni nei periodi di saldi invernali ed estivi;
  • Fiere: assunzioni in occasione di eventi fieristici nazionali e internazionali;
  • Festività: assunzioni nel periodo natalizio e pasquale;
  • Ambiente: ruoli legati alla riduzione dell’impatto ambientale;
  • Terziario avanzato e digitalizzazione: progetti di innovazione e sviluppo digitale;
  • Nuove aperture e ristrutturazioni: assunzioni legate a nuove aperture o ristrutturazioni aziendali, senza limiti di percentuale nel primo anno;
  • Incremento temporaneo: progetti di durata superiore ai 12 mesi, estendibili fino a 24 mesi.

Queste modifiche rendono il settore più dinamico e competitivo, rispondendo in modo più agile alle sfide del mercato.

Classificazione del personale e nuove regole

Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Commercio ha introdotto cambiamenti significativi nella classificazione del personale, aggiornando i livelli contrattuali e ridefinendo le mansioni professionali per rispondere meglio alle esigenze del mercato del lavoro.

Aggiornamento dei livelli contrattuali e profili professionali

Tra le modifiche principali, l’articolo 113 dell’accordo di rinnovo stabilisce una nuova organizzazione dei livelli contrattuali:

  • Primo Livello: include ruoli di alta responsabilità, come i capi servizio e i responsabili in ambiti tecnici, commerciali, marketing e nei settori farmaceutico e chimico.
  • Secondo Livello: comprende specialisti in aree come la comunicazione, la sicurezza informatica e la gestione delle crisi.
  • Terzo Livello: vi rientrano figure come esperti contabili, comunicatori finanziari e responsabili delle relazioni con i media.
  • Quarto Livello: si riferisce a lavoratori impegnati in attività operative e di vendita, tra cui contabili, magazzinieri e commessi.
  • Quinto Livello: include professionisti in lavori qualificati, come informatori commerciali e addetti al controllo delle vendite.
  • Sesto Livello: comprende lavoratori che svolgono compiti manuali o operazioni pratiche di base, come fattorini e imballatori.
  • Settimo Livello: è riservato a personale impiegato in mansioni di pulizia o equivalenti.

Una novità rilevante è l’introduzione di nuovi profili professionali, tra cui l’Allestitore di commissioni per i magazzini all’ingrosso di medicinali, posizionato nel V livello, a testimonianza delle trasformazioni nel settore farmaceutico e dell’integrazione di nuove tecnologie.

A supporto di una maggiore precisione nelle professioni, è stata istituita una Commissione tecnica incaricata di approfondire i profili professionali nei settori dei servizi, come marketing, comunicazione, consulenza, servizi finanziari e risorse umane. Questa Commissione esplorerà anche la possibilità di includere le agenzie pubblicitarie e le imprese culturali nel contratto collettivo, rispondendo così alle esigenze di mercati in crescita.

L’aggiornamento interessa anche il settore ICT, con l’inclusione di figure strategiche come il Crisis manager e lo Specialista in sicurezza informatica nei livelli 1 e 2, in risposta alla crescente richiesta di competenze digitali. Anche il settore delle risorse umane ha visto l’introduzione di ruoli come il Responsabile HR, l’Esperto in selezione del personale, lo Specialista in formazione e l’Assistente HR, distribuiti tra i primi tre livelli contrattuali.

Per saperne di più su come vengono calcolate le retribuzioni nei diversi livelli contrattuali e comprendere meglio la differenza tra paga base e paga conglobata, consulta la nostra guida completa: Paga conglobata: definizione, come si calcola e differenze nei CCNL.

Focus sui lavoratori part-time e clausole elastiche

Il rinnovo del contratto introduce importanti novità per i lavoratori part-time, in particolare per quanto riguarda l’applicazione della clausola elastica. Questa clausola consente al datore di lavoro di modificare l’orario o il carico orario del lavoratore, previo accordo scritto e motivazioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.

Le modifiche all’orario devono essere comunicate con un preavviso di almeno due giorni. Le ore aggiuntive lavorate in virtù della clausola elastica prevedono una maggiorazione dell’1,5%, mentre nei contratti part-time verticali e misti l’incremento può raggiungere il 30% dell’orario annuale, con una retribuzione maggiorata del 36,5% per le ore aggiuntive.

In alternativa, il lavoratore può concordare un’indennità annuale, che sarà pari ad almeno 155 euro dal 2025 (120 euro per il 2024). Tuttavia, questa indennità non può essere cumulata con altre maggiorazioni previste dalla clausola elastica.

Un elemento di tutela importante è il diritto del lavoratore di rifiutare l’applicazione della clausola elastica senza il rischio di licenziamento o provvedimenti disciplinari. Inoltre, il lavoratore può decidere di rescindere l’accordo con un preavviso di almeno un mese per motivi personali, di salute o impegni lavorativi alternativi. In tal caso, il datore di lavoro non potrà più modificare l’orario di lavoro originariamente concordato.

Benefici per i lavoratori

Il rinnovo del CCNL Commercio introduce una serie di importanti benefici per i lavoratori, con particolare attenzione al welfare e ai congedi. Queste misure mirano a garantire un miglior equilibrio tra vita privata e professionale, offrendo supporto economico e tutele specifiche in situazioni delicate.

Congedi per donne vittime di violenza di genere: diritti e tutele

Tra le disposizioni più significative rientrano i congedi matrimoniali e parentali, che permettono ai lavoratori di usufruire di periodi di astensione retribuiti in occasione di matrimoni, nascite o altre necessità familiari. Particolare attenzione è dedicata alle donne vittime di violenza di genere, per le quali sono previsti specifici congedi tutelati.

In base all’articolo 24 del Decreto Legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, è riconosciuto il diritto a un congedo retribuito di massimo 90 giorni lavorativi per le lavoratrici che partecipano a percorsi di protezione contro la violenza di genere. Questo periodo può essere fruito in modo continuativo o frazionato nell’arco di tre anni. Durante il congedo, la lavoratrice riceve un’indennità pari all’ultima retribuzione, anticipata dal datore di lavoro e successivamente conguagliata con i contributi INPS, come avviene per le indennità di maternità.

Per accedere al congedo, è necessario fornire una certificazione che attesti la partecipazione a percorsi di protezione, rilasciata da enti come i servizi sociali o i centri antiviolenza. La comunicazione al datore di lavoro deve avvenire con un preavviso di almeno sette giorni, salvo situazioni di emergenza.

Un ulteriore aspetto di tutela è che i periodi di congedo non influenzano negativamente ferie, riposi, mensilità aggiuntive o anzianità di servizio, salvo per gli emolumenti accessori legati alla presenza effettiva in servizio. Questo sistema mira a proteggere le lavoratrici, garantendo loro un sostegno economico senza penalizzazioni sul piano lavorativo.

Miglioramenti nella sanità integrativa: Fondo EST e Cassa QUAS

Un altro punto rilevante riguarda il miglioramento delle prestazioni di sanità integrativa attraverso il Fondo EST e la Cassa Qu.A.S., strumenti fondamentali del welfare contrattuale.

Il Fondo EST fornisce assistenza sanitaria integrativa a tutti i lavoratori del settore a tempo indeterminato, sia full-time che part-time, e agli apprendisti. Tuttavia, i lavoratori con qualifica di quadro sono esclusi da questa iscrizione e sono soggetti a una normativa dedicata. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale del Fondo EST.

Per i lavoratori con qualifica di quadro, è previsto l’obbligo di versare un contributo annuo di 350 euro alla Cassa Qu.A.S., oltre a un contributo di 340 euro al momento dell’iscrizione, entrambi a carico del datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre contribuire con un importo annuo di 56 euro, che include la promozione dell’assistenza sanitaria integrativa. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale della Cassa Qu.A.S.

Tabella retributiva aggiornata

Di seguito vengono riportati gli aumenti salariali previsti per i vari livelli contrattuali.

Livelli contrattuali e relativi aumenti salariali

Liv.1.4.20231.4.20241.3.20251.11.20251.11.20261.2.2027Totale
Quadro52,09121,5452,0960,7760,7769,44416,67
I46,92109,4846,9254,7454,7462,55375,34
II40,5994,7040,5947,3547,3554,11324,67
III34,6980,9434,6940,4740,4746,25277,50
IV30,0070,0030,0035,0035,0040,00240,00
V27,1063,2427,1031,6231,6236,14216,83
VI24,3356,7824,3328,3928,3932,45194,66
VII20,8348,6120,8324,3124,3127,78166,66
Operatori di vendita
I cat.28,3266,0828,3233,0433,0437,76226,55
II cat.23,7855,4823,7827,7427,7431,70190,20

Retribuzione per apprendisti e part-time

Le tabelle retributive per gli apprendisti nel CCNL Commercio includono la paga base e l’indennità di contingenza, che vengono utilizzate per determinare lo stipendio durante il periodo di apprendistato, che ha una durata di 36 mesi.

Queste retribuzioni si riferiscono a uno stipendio lordo mensile per apprendisti. Gli apprendisti non possono essere inquadrati nei livelli 1 o 7.

Per calcolare la paga oraria, è necessario dividere lo stipendio mensile per il coefficiente orario, 168 ore. Per determinare la paga giornaliera, si deve dividere lo stipendio mensile per il divisore giornaliero, che è 26.

Le tabelle retributive per gli apprendisti vengono aggiornate periodicamente in base agli accordi collettivi, come avviene per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato.

Le tabelle retributive degli apprendisti nel CCNL Commercio per il periodo marzo 2025 – ottobre 2025 sono le seguenti:

LivelloMinimo StipendialeIndennità di ContingenzaStipendio Mensile Totale Apprendista
Apprendista Livello 2 (1-18 mesi)1.222,46 €524,22 €1.746,68 €
Apprendista Livello 2 (19-36 mesi)1.413,47 €527,90 €1.941,37 €
Apprendista Livello 3 (1-18 mesi)1.104,45 €521,94 €1.626,39 €
Apprendista Livello 3 (19-36 mesi)1.222,46 €524,22 €1.746,68 €
Apprendista Livello 4 (1-18 mesi)991,55 €519,76 €1.511,31 €
Apprendista Livello 4 (19-36 mesi)1.104,45 €521,94 €1.626,39 €
Apprendista Livello 5 (1-18 mesi)848,91 €517,51 €1.366,42 €
Apprendista Livello 5 (19-36 mesi)991,55 €519,76 €1.511,31 €
Apprendista Livello 6 (1-18 mesi)848,91 €517,51 €1.366,42 €
Apprendista Livello 6 (19-36 mesi)991,55 €519,76 €1.511,31 €

Le tabelle retributive sono firmate da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, e Uiltucs-Uil, e i lavoratori hanno diritto alla tredicesima e quattordicesima mensilità.

L’apprendistato part-time nel settore Commercio è ammesso, ma con un impegno non inferiore al 60% dell’orario pieno. Pertanto, un lavoratore part-time dovrà lavorare almeno 24 ore settimanali su un totale di 40 ore.

In caso di contratto part-time, la retribuzione sarà proporzionale alle ore lavorate, ovvero il 60% dello stipendio lordo previsto per un contratto a tempo pieno.

Per approfondire ulteriormente e scoprire come calcolare correttamente la tua retribuzione, consulta la nostra guida completa: Come scoprire il tuo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (Ccnl) con e senza busta paga: la guida

Come il rinnovo impatta le aziende

Come già evidenziato, il rinnovo del contratto Commercio 2024-2027 introduce una serie di cambiamenti che richiedono alle aziende di rivedere sia la propria organizzazione interna sia le strategie economiche. Tra le principali novità, l’aumento salariale e la riorganizzazione dei ruoli aziendali rappresentano sfide che non possono essere sottovalutate. Questi aspetti impongono alle imprese di pianificare con attenzione i propri budget e, in alcuni casi, investire nella formazione e nella riqualificazione del personale per adeguarsi ai nuovi profili professionali previsti dal contratto.

Le modifiche ai contratti a termine e le nuove disposizioni legate ai progetti di innovazione e sostenibilità, come già discusso, offrono opportunità interessanti per le aziende, ma richiedono una gestione accurata delle risorse umane e un impegno economico per garantire la conformità alle normative. 

Nel complesso, queste novità delineano un contesto in cui le imprese devono trovare un equilibrio tra l’aumento dei costi, la necessità di maggiore flessibilità e la capacità di investire in strategie di sviluppo a lungo termine.

Contributi agli enti bilaterali e nuove norme sul lavoro agile

Un altro aspetto rilevante del rinnovo riguarda l’integrazione del  Protocollo Nazionale sul Lavoro Agile del 7 dicembre 2021, che introduce linee guida per favorire il lavoro flessibile. L’obiettivo è migliorare l’efficienza aziendale e promuovere un migliore equilibrio tra vita privata e professionale per i lavoratori. Contestualmente, è stato previsto un nuovo contributo all’Ente Bilaterale Territoriale: lo 0,10% a carico delle aziende e lo 0,05% a carico dei lavoratori, calcolato sulla paga base e sull’indennità di contingenza. Questo contributo, da versare per 14 mensilità, include le somme destinate alle attività delineate dall’articolo 22, comma 5, del CCNL.

Pianificazione delle risorse per i prossimi quattro anni

Il contratto, con validità dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2027, prevede una durata quadriennale e include una “clausola di ultrattività“. Questa clausola garantisce la continuità delle disposizioni anche oltre la scadenza, fino a un eventuale rinnovo o proroga del contratto. Le aziende sono quindi chiamate a pianificare le proprie risorse considerando non solo gli obblighi immediati, ma anche le potenziali implicazioni di lungo periodo.

FAQ sul rinnovo Contratto Commercio

In questa sezione troverai le risposte alle domande più frequenti riguardo al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il settore Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi. Ecco le principali informazioni che potrebbero interessarti.

Quando entra in vigore il nuovo contratto?

Il rinnovo del CCNL “Commercio”, riguardante i dipendenti delle aziende del settore Terziario, Distribuzione e Servizi, è stato firmato il 22 marzo 2024 da Confcommercio, Confesercenti e i sindacati Filcams, Fisascat e Uiltucs. L’accordo avrà validità dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2027.

Come richiedere l’indennità una tantum?

Molti dipendenti si domandano se sia necessario presentare una richiesta specifica per ottenere l’una tantum prevista dal contratto.

La risposta è no: non occorre presentare alcuna domanda. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l’indennità direttamente in busta paga, in due tranche: una a luglio 2024 e l’altra a luglio 2025. Questa spetta ai lavoratori che risultavano assunti tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2023 e che erano ancora in forza alla data del 22 marzo 2024.

Quali sono le nuove regole per i contratti stagionali?

L’articolo 11 del Disegno di Legge sul Lavoro introduce un’importante novità ampliando la definizione di attività stagionali. Oltre a quelle già previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1525/1963, saranno considerate stagionali anche le attività individuate dai contratti collettivi, sia a livello nazionale che aziendale. Questa interpretazione autentica della norma avrà effetto retroattivo, offrendo un “salvagente” alle aziende che, in passato, hanno assunto lavoratori senza rispettare i periodi di stop and go, a patto che tali assunzioni riguardassero attività stagionali definite dai contratti collettivi.

La nuova interpretazione non si limita alle tradizionali attività legate ai cicli stagionali, ma include anche quelle finalizzate a gestire intensificazioni produttive in specifici periodi dell’anno. Saranno considerate stagionali le attività che rispondono a esigenze tecnico-produttive legate a particolari cicli dei settori o mercati serviti dall’impresa.

Questo ampliamento della definizione consente una maggiore flessibilità per le aziende, soprattutto in quei settori caratterizzati da picchi di domanda stagionali, offrendo strumenti più adeguati alle loro necessità operative.

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