I beneficiari della NASpI possono ottenere l’indennità in anticipo, in un’unica soluzione, in diversi casi, tra cui l’avvio di una nuova attività. Tuttavia, questa deve essere restituita nel caso in cui il percettore trovi un nuovo impiego come lavoratore dipendente.
Non sempre, però, l’importo anticipato deve essere restituito integralmente. L’INPS ha chiarito quali sono i casi particolari in cui si applica una deroga, recependo le disposizioni della Corte Costituzionale.
Con la circolare n. 36 del 2024, l’INPS ha fornito alcuni importanti chiarimenti sulla NASpI, l’indennità di disoccupazione. In particolare, l’istituto ha specificato le condizioni relative all’anticipo della NASpI e alla sua eventuale restituzione.
Prima di approfondire questi aspetti, è utile ricordare che la NASpI anticipata è una misura pensata per incentivare l’autoimprenditorialità. Essa consiste nella liquidazione in un’unica soluzione dell’importo complessivo dell’indennità, con una trattenuta IRPEF applicata.
La liquidazione anticipata può essere richiesta nei seguenti casi:
Tuttavia, se il beneficiario trova un nuovo impiego come lavoratore dipendente prima della scadenza del periodo teorico per cui è riconosciuta la NASpI (cioè il periodo per il quale l’indennità sarebbe durata se erogata mensilmente), l’importo anticipato deve essere restituito integralmente.
Fa eccezione il caso in cui l’occupazione derivi dalla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.
Con la sentenza n. 90/2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 8, comma 4, del Dlgs n. 22/2015, nella parte in cui non esclude l’obbligo di restituzione della NASpI anticipata quando l’attività avviata si interrompe per cause di forza maggiore.
Di conseguenza, l’INPS ha adeguato le proprie disposizioni, stabilendo che in caso di cessazione dell’attività per cause di forza maggiore, il beneficiario deve restituire solo l’importo corrispondente alla durata del periodo di rioccupazione come dipendente e non l’intera somma ricevuta in anticipo.
Per rientrare in questa eccezione, l’attività deve essersi interrotta per motivi oggettivi e insuperabili, indipendenti dalla volontà del beneficiario. L’INPS ha individuato alcune situazioni che possono essere considerate cause di forza maggiore:
Non rientrano tra le cause di forza maggiore le procedure concorsuali e le difficoltà economiche legate alla gestione ordinaria dell’attività.
Alla luce delle nuove disposizioni, l’INPS effettuerà controlli nei casi in cui il beneficiario della NASpI anticipata interrompa l’attività per poi essere riassunto come dipendente prima della scadenza del periodo teorico di NASpI.
In questi casi, prima di procedere alla richiesta di restituzione integrale della somma anticipata, l’istituto invierà all’interessato una comunicazione di avvio del procedimento istruttorio. Il beneficiario avrà 30 giorni di tempo per indicare le cause di forza maggiore che hanno impedito la prosecuzione dell’attività, allegando la documentazione necessaria.
Dopo aver esaminato le prove fornite, l’INPS notificherà all’interessato l’esito del procedimento e l’eventuale obbligo di restituzione, totale o parziale, dell’importo anticipato.
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