Congedo Parentale Scuola: regole, durata e retribuzione per docenti e ATA

Congedo Parentale Scuola: regole, durata e retribuzione per docenti e ATA

Il congedo parentale è un diritto riconosciuto a tutto il personale scolastico, comprendendo docenti, personale educativo e ATA. Si tratta di un periodo di astensione facoltativa dal lavoro, garantito sia ai genitori biologici che a quelli adottivi, e regolamentato da precise norme. Grazie alla scheda informativa pubblicata dal sindacato Uil Scuola Rua, è possibile avere una panoramica chiara e dettagliata delle modalità di fruizione, della durata e della retribuzione prevista per questo diritto.

Chi può usufruire del congedo parentale nella scuola?

Il diritto al congedo parentale spetta a:

  • personale docente;
  • personale educativo;
  • personale ATA, indipendentemente dal tipo di contratto (tempo indeterminato, determinato, supplenza breve, part-time o spezzone orario).

Per il personale a tempo determinato, il congedo può essere richiesto esclusivamente durante il periodo di nomina. È possibile fruire del congedo sia in modalità giornaliera che oraria, a seconda della categoria professionale di appartenenza.

Durata del congedo parentale per il personale scolastico

La durata del congedo parentale varia a seconda del ruolo genitoriale e della situazione familiare:

  • Per la madre: fino a 6 mesi per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia (in caso di adozione o affidamento).
  • Per il padre: fino a 6 mesi, estendibili a 7 se utilizza almeno 3 mesi consecutivi o frazionati di congedo.
  • Per entrambi i genitori: massimo 10 mesi complessivi, estendibili a 11 nel caso il padre fruisca di almeno 3 mesi di congedo.
  • Per il genitore solo: fino a 11 mesi complessivi, utilizzabili in forma continuativa o frazionata.

Retribuzione durante il congedo parentale

L’indennità economica per il congedo parentale dipende dall’età del figlio:

  • Fino ai 6 anni: indennità del 30% della retribuzione per un totale di 6 mesi, indipendentemente dal reddito.
  • Dai 6 agli 8 anni: indennità del 30% solo se il reddito del genitore è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo pensionistico.
  • Dagli 8 ai 12 anni: il congedo non è indennizzabile.

Modalità di richiesta e fruizione

Le modalità di fruizione del congedo parentale variano tra personale docente e personale ATA:

  • Personale docente: il congedo è fruibile esclusivamente su base giornaliera.
  • Personale ATA: può essere richiesto su base oraria, per metà dell’orario medio giornaliero del mese precedente l’inizio del congedo.

La richiesta deve essere presentata al Dirigente scolastico con almeno 5 giorni di preavviso. Il dirigente non può opporsi, ma è tenuto a verificare la conformità della richiesta con i requisiti di legge.

Approfondimenti utili: la scheda Uil Scuola Rua

Per ulteriori dettagli sul congedo parentale nella scuola, il sindacato Uil Scuola Rua mette a disposizione una scheda completa. Questo strumento offre informazioni chiare e sintetiche per supportare il personale scolastico nella comprensione e nell’esercizio di questo importante diritto.

Scopri di più sui tuoi diritti e sulle normative del settore scolastico consultando la nostra guida completa: CCNL Scuola: guida al Contratto Nazionale Istruzione e Ricerca.