Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il settore Commercio rappresenta uno degli strumenti fondamentali per la regolamentazione dei rapporti di lavoro in un ambito che coinvolge una vasta gamma di professioni e aziende.
In questo articolo, esploreremo le principali novità introdotte dal rinnovo del CCNL Commercio 2024-2027, approfondendo le modifiche sui livelli retributivi, le nuove tipologie di contratti, e i benefici previsti per i lavoratori.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi stabilisce le norme per i rapporti di lavoro tra le imprese che operano nel campo della logistica e distribuzione delle merci e i loro dipendenti. Esso copre anche le organizzazioni attive nel settore terziario della distribuzione e dei servizi. Inoltre, il contratto Commercio-Servizi di Conflavoro PMI si estende anche alle attività di vendita online o per corrispondenza.
Il 29 marzo 2024, Confcommercio ha fornito chiarimenti sul rinnovo del Contratto Nazionale di lavoro del Terziario e Commercio, firmato il 22 marzo 2024. L’accordo estende l’ambito di applicazione del contratto, includendo nuove attività nel commercio e nei servizi, come la distribuzione di parafarmacia, dark store, noleggio di audiovisivi e prodotti tecnologici, e servizi amministrativi in università telematiche, centri fiscali e marketing operativo.
Inoltre, sono introdotte misure come l’indennità di vacanza contrattuale per i lavoratori in caso di carenza contrattuale, con un importo basato sull’IPCA. La Commissione Permanente per le Pari Opportunità ha anche l’incarico di promuovere la parità di genere nei luoghi di lavoro e di proteggere le vittime di violenza di genere. È previsto un congedo di 90 giorni lavorativi per le donne vittime di violenza, con un’indennità pari all’ultima retribuzione.
L’accordo disciplina anche il finanziamento degli enti bilaterali territoriali e la conciliazione delle controversie, che potrà avvenire in modalità remota. Sono definite le causali per le assunzioni a tempo determinato, come saldi, fiere, festività natalizie, e digitalizzazione. Infine, il rinnovo prevede l’esclusione di alcune causali per esigenze tecniche, organizzative o produttive a partire dal 1° aprile 2024.
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Il 12 dicembre 2024, Confcommercio ha firmato un protocollo straordinario di settore con i sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). L’accordo prevede una serie di aumenti per i lavoratori, tra cui un bonus una tantum di 350 euro e un anticipo di 30 euro sui futuri aumenti contrattuali. Entrambi gli importi saranno riparametrati in base al livello di inquadramento del lavoratore.
Ecco le tabelle retributive relative ai vari livelli:
Livello | Minimo | Contingenza + EDR | Altri elementi | Totale |
Q | 1.896,64 | 540,37 | 260,76 | 2.697,77 |
1° | 1.708,49 | 537,52 | — | 2.246,01 |
2° | 1.477,84 | 532,54 | — | 2.010,01 |
3° | 1.263,15 | 527,90 | — | 1.791,05 |
4° | 1.092,46 | 524,22 | — | 1.616,68 |
5° | 987,01 | 521,94 | — | 1.508,95 |
6° | 886,11 | 519,76 | — | 1.405,87 |
7° | 763,80 | 517,51 | — | 1.281,31 |
Operatori di vendita:
A seguito dell’accordo, Confcommercio e i sindacati hanno fissato gli aumenti salariali mensili, definiti all’articolo 213 del CCNL. Gli aumenti sono stati programmati in diverse fasi, con decorrenze che vanno dal 1° aprile 2023 al 1° febbraio 2027.
Gli aumenti mensili tabellari sono i seguenti:
Livello | 01/04/23 | 01/04/24 | 01/03/25 | 01/11/25 | 01/11/26 | 01/02/27 | Totale |
Q | € 52,08 | € 121,53 | € 52,08 | € 60,76 | € 60,76 | € 69,44 | € 416,65 |
I | € 46,92 | € 109,47 | € 46,92 | € 54,74 | € 54,74 | € 62,56 | € 375,35 |
II | € 40,58 | € 94,69 | € 40,58 | € 47,35 | € 47,35 | € 54,11 | € 324,66 |
III | € 34,69 | € 80,94 | € 34,69 | € 40,47 | € 40,47 | € 46,25 | € 277,51 |
IV | € 30,00 | € 70,00 | € 30,00 | € 35,00 | € 35,00 | € 40,00 | € 240,00 |
V | € 27,10 | € 63,24 | € 27,10 | € 31,62 | € 31,62 | € 36,14 | € 216,82 |
VI | € 24,33 | € 56,78 | € 24,33 | € 28,39 | € 28,39 | € 32,44 | € 194,66 |
VII | € 20,83 | € 48,61 | € 20,83 | € 24,31 | € 24,31 | € 27,78 | € 166,67 |
Operatori di vendita:
Livello | Paga base (01/04/2023) | Altri elementi | Contingenza + EDR | Totale mensile |
Quadro | 1.948,72 | 260,76 | 540,37 | 2.749,85 |
I | 1.755,41 | — | 537,52 | 2.292,93 |
II | 1.518,42 | — | 532,54 | 2.050,96 |
III | 1.297,84 | — | 527,90 | 1.825,74 |
IV | 1.122,46 | — | 524,22 | 1.646,68 |
V | 1.014,11 | — | 521,94 | 1.536,05 |
VI | 910,44 | — | 519,76 | 1.430,20 |
VII | 779,47 | 5,16 | 517,51 | 1.302,14 |
Operatori di vendita:
Livello | Paga Base (€) | Altri Elementi (€) | Contingenza + EDR (€) | Totale Mensile (€) |
---|---|---|---|---|
Quadro | 2.070,25 | 260,76 | 540,37 | 2.871,38 |
I | 1.864,88 | – | 537,52 | 2.402,40 |
II | 1.613,11 | – | 532,54 | 2.145,65 |
III | 1.378,78 | – | 527,90 | 1.906,68 |
IV | 1.192,46 | – | 524,22 | 1.716,68 |
V | 1.077,35 | – | 521,94 | 1.599,29 |
VI | 967,22 | – | 519,76 | 1.486,98 |
VII | 828,08 | 5,16 | 517,51 | 1.350,75 |
Operatori di vendita
Livello | Paga Base (€) | Altri Elementi (€) | Contingenza + EDR (€) | Totale Mensile (€) |
---|---|---|---|---|
Quadro | 2.122,33 | 260,76 | 540,37 | 2.923,46 |
I | 1.911,80 | – | 537,52 | 2.449,32 |
II | 1.653,69 | – | 532,54 | 2.186,23 |
III | 1.413,47 | – | 527,90 | 1.941,37 |
IV | 1.222,46 | – | 524,22 | 1.746,68 |
V | 1.104,45 | – | 521,94 | 1.626,39 |
VI | 991,55 | – | 519,76 | 1.511,31 |
VII | 848,91 | 5,16 | 517,51 | 1.371,58 |
Operatori di vendita
Livello | Paga Base (€) | Altri Elementi (€) | Contingenza + EDR (€) | Totale Mensile (€) |
---|---|---|---|---|
Quadro | 2.183,09 | 260,76 | 540,37 | 2.984,22 |
I | 1.966,54 | – | 537,52 | 2.504,06 |
II | 1.701,04 | – | 532,54 | 2.233,58 |
III | 1.453,94 | – | 527,90 | 1.981,84 |
IV | 1.257,46 | – | 524,22 | 1.781,68 |
V | 1.136,07 | – | 521,94 | 1.658,01 |
VI | 1.019,94 | – | 519,76 | 1.539,70 |
VII | 873,22 | 5,16 | 517,51 | 1.395,89 |
Operatori di vendita
Livello | Paga Base (€) | Altri Elementi (€) | Contingenza + EDR (€) | Totale Mensile (€) |
---|---|---|---|---|
Quadro | 2.243,85 | 260,76 | 540,37 | 3.044,98 |
I | 2.021,28 | – | 537,52 | 2.558,80 |
II | 1.748,39 | – | 532,54 | 2.280,93 |
III | 1.494,41 | – | 527,90 | 2.022,31 |
IV | 1.292,46 | – | 524,22 | 1.816,68 |
V | 1.167,69 | – | 521,94 | 1.689,63 |
VI | 1.048,33 | – | 519,76 | 1.568,09 |
VII | 897,53 | 5,16 | 517,51 | 1.420,20 |
Operatori di vendita
Livello | Paga Base (€) | Altri Elementi (€) | Contingenza + EDR (€) | Totale Mensile (€) |
---|---|---|---|---|
Quadro | 2.313,29 | 260,76 | 540,37 | 3.114,42 |
I | 2.083,84 | – | 537,52 | 2.621,36 |
II | 1.802,50 | – | 532,54 | 2.335,04 |
III | 1.540,66 | – | 527,90 | 2.068,56 |
IV | 1.332,46 | – | 524,22 | 1.856,68 |
V | 1.203,83 | – | 521,94 | 1.725,77 |
VI | 1.080,77 | – | 519,76 | 1.600,53 |
VII | 925,31 | 5,16 | 517,51 | 1.447,98 |
Operatori di vendita
Il nuovo accordo prevede un importo “una tantum” di 350 euro per il IV livello, riparametrato per gli altri livelli. Tale importo viene erogato a partire da luglio 2024, con un pagamento di 175 euro nel 2024 e un ulteriore pagamento di 175 euro nel 2025. L’importo è proporzionato in base all’effettivo servizio prestato dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023. In caso di assenze, aspettative non retribuite, lavoro part-time, sospensioni o modifiche contrattuali, l’importo sarà ridotto.
Per gli apprendisti, l’importo è riproporzionato in base al trattamento economico previsto dal CCNL 30 luglio 2019 e viene erogato secondo le stesse decorrenze.
Infine, l’importo “una tantum” non concorre al calcolo di alcun istituto contrattuale, ivi incluso il Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Gli importi già erogati dal 1° gennaio 2022, considerati anticipazioni, non vengono duplicati.
Livello | 01/07/2024 | 01/07/2025 |
Quadro | € 303,81 | € 303,81 |
I | € 273,67 | € 273,67 |
II | € 236,73 | € 236,73 |
III | € 202,34 | € 202,34 |
IV | € 175,00 | € 175,00 |
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il settore Commercio definisce norme che disciplinano diversi aspetti dell’attività lavorativa, tra cui:
Inoltre, i periodi di congedo non riducono il diritto a ferie, riposi e mensilità aggiuntive.
Il nuovo accordo tra Confcommercio e le parti sociali, stipulato il 22 marzo 2024, introduce importanti modifiche al CCNL, in particolare per quanto riguarda le causali di assunzione con contratto a tempo determinato. Le nuove causali di legittima assunzione per contratti superiori ai 12 mesi ma non oltre i 24 mesi includono:
Tali causali, applicabili a tutte le imprese del settore, possono essere integrate da contrattazione di secondo livello a livello territoriale e aziendale, che può stabilire ulteriori motivazioni per le assunzioni. Inoltre, il nuovo accordo esclude l’uso di causali individuali per esigenze tecniche, organizzative o produttive a partire dal 1° aprile 2024.
Il nuovo articolo 23 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del settore Commercio stabilisce un contributo per l’Ente Bilaterale Territoriale, con una quota a carico dell’azienda dello 0,10% e una quota a carico del lavoratore dello 0,05%. Il contributo è calcolato sulla paga base e sulla contingenza ed è dovuto per 14 mensilità. Inoltre, include le somme destinate a finanziare le attività delle Commissioni Paritetiche Bilaterali, come previsto dall’articolo 22, comma 5, del CCNL.
Per quanto riguarda la sanità integrativa, a partire dal 1° aprile 2025, l’azienda sarà tenuta a versare un contributo maggiore per il Fondo EST, destinato all’assicurazione sanitaria integrativa (articolo 104). L’incremento sarà di 3 euro al mese, portando il contributo totale a 15 euro mensili a carico dell’impresa.
In questo paragrafo risponderemo alle principali curiosità riguardo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi.
Il 22 marzo 2024 è stato firmato l’accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i lavoratori delle imprese operanti nel terziario, nella distribuzione e nei servizi. Il nuovo contratto è entrato in vigore dal 1° aprile 2023 per la parte economica, con scadenza al 31 marzo 2027, mentre la parte normativa ha validità dal 1° aprile 2024 fino al 31 marzo 2027.
L’orario di lavoro nel contratto part-time dipende dalla tipologia: settimanale, mensile o annuale. In dettaglio:
Per le aziende con più di 30 dipendenti, i limiti diventano rispettivamente 18 ore settimanali, 72 ore mensili e 600 ore annuali.
Per specifiche categorie come studenti, lavoratori già impegnati a tempo parziale in altre aziende o giovani fino ai 25 anni, l’orario di lavoro non supera le 8 ore durante il fine settimana (sabato o domenica).
Per quanto riguarda il lavoro supplementare, è prevista una maggiorazione del 35% sulla quota oraria della retribuzione di base, fino al limite dell’orario stabilito per il personale a tempo pieno.
Lo stipendio per un lavoratore del 4° livello nel settore del commercio viene determinato in base alle tabelle salariali previste dal CCNL per il Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi, ma anche dalla RAL (Retribuzione Annua Lorda) e dal sistema fiscale applicato. In generale, il salario netto mensile per un dipendente di 4° livello può variare tra 1.485 e 1.530 euro, a seconda degli specifici parametri retributivi e fiscali.
Per un lavoratore di 3° livello nel settore del commercio, lo stipendio netto si aggira intorno ai 1.464 euro, escludendo eventuali detrazioni per figli o coniuge a carico. Il calcolo del reddito netto mensile si basa sul salario lordo di 1.829 euro previsto dal CCNL per il terzo livello nel settore del commercio.
La differenza principale tra il 4° e il 3° livello del CCNL Commercio riguarda le mansioni e le competenze. Il 4° livello è per lavoratori che svolgono compiti operativi, come la vendita e attività pratiche, senza necessitare di un approfondimento teorico. Il 3° livello, invece, è destinato a chi svolge mansioni più complesse che richiedono conoscenze tecniche avanzate e maggiore esperienza professionale, come in ambito amministrativo o tecnico, con un maggiore grado di autonomia e responsabilità.
Esistono settori in cui il salario minimo è superiore rispetto ad altri. Tra questi, spiccano il CCNL dei bancari e delle assicurazioni, seguito da quelli dei medici, dei farmacisti, del settore terziario e commerciale, fino ad arrivare a quello delle telecomunicazioni.
La differenza tra il 5° e il 4° livello del contratto Commercio è legata essenzialmente alle competenze tecniche e alle abilità pratiche specifiche. Queste competenze sono più sviluppate nel 4° livello, dove si collocano i lavoratori che possiedono tali capacità, mentre al 5° livello sono inquadrati coloro che non possiedono esperienze o conoscenze di questo tipo.
Il Decreto Legislativo 66/2003 stabilisce che, quando non diversamente previsto dai CCNL, è obbligatoria una pausa di almeno 10 minuti per chi lavora oltre sei ore. I datori di lavoro possono concedere pause più lunghe, ma non inferiori a 10 minuti. In genere, per una giornata di otto ore, è previsto un intervallo che consente al lavoratore di riposare prima di riprendere l’attività.
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