I percettori dell’assegno di inclusione devono sottoscrivere il Piano di Attivazione Digitale (PAD) e recarsi ai centri per l’impiego entro 60 giorni. Il mancato rispetto di questi obblighi comporta la sospensione del sussidio, come sottolineato dal Ministero del Lavoro nella circolare prot. 7232 del 21 maggio 2024.
Secondo le direttive del Ministero, chi non sottoscrive il PAD e non si presenta ai centri per l’impiego rischia una sospensione dell’assegno fino a 90 giorni. Questa sospensione può trasformarsi in una cancellazione definitiva del sussidio in caso di inerzia ingiustificata.
L’assegno di inclusione, introdotto il 1° gennaio 2024, ha sostituito il reddito di cittadinanza. È destinato a nuclei familiari con almeno un minorenne, un over 60, un disabile o una persona svantaggiata. I richiedenti devono iscriversi al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (Siisl) e sottoscrivere un patto di attivazione digitale.
Il Ministero del Lavoro sollecita l’adempimento dell’obbligo di avviamento al lavoro. I nominativi dei beneficiari attivabili vengono trasmessi ai centri per l’impiego dal Siisl, che comunica agli interessati l’obbligo di sottoscrivere il PAD entro 60 giorni dalla notifica.
Quali sono le conseguenze della mancata presentazione al centro per l’impiego? Come abbiamo visto in precedenza, l’assegno di inclusione viene sospeso. La sospensione del contributo può essere revocata se il SIISL (Sistema Informativo dei Servizi per l’Impiego) rileva la sottoscrizione di un nuovo patto di servizio o l’integrazione di quello esistente con l’indicazione delle agenzie per il lavoro.
Nel caso in cui queste condizioni siano soddisfatte, l’assegno di inclusione viene riattivato e vengono versati anche gli arretrati per i periodi in cui il contributo non è stato erogato.
Per tutelare i beneficiari e prevenire una sospensione prolungata, i centri per l’impiego convocano il beneficiario trascorsi 60 giorni dalla sospensione. Tale convocazione avviene entro i successivi 90 giorni. Se il beneficiario non si presenta nemmeno dopo questa convocazione, senza una motivazione valida, scatta la decadenza del sussidio.
L’assegno di inclusione viene perso anche se il beneficiario si rifiuta di sottoscrivere l’integrazione del patto di servizio personalizzato o non partecipa ai corsi e alle iniziative di riqualificazione previsti.
Per i beneficiari appartenenti alle categorie 2 e 4, l’attivazione lavorativa è facoltativa. In questi casi, i centri per l’impiego attivano le procedure di presa in carico ordinarie per chi aderisce volontariamente ai percorsi di accompagnamento al lavoro.
Queste misure mirano a garantire che l’assegno di inclusione sia effettivamente utilizzato per favorire l’inclusione sociale e lavorativa, incentivando i beneficiari a partecipare attivamente al mercato del lavoro. Per rimanere aggiornato, visita la nostra sezione dedicata ai bonus famiglia.
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