Come vengono valutati i titoli nei concorsi pubblici della sanità

Come vengono valutati i titoli nei concorsi pubblici della sanità

Quali sono i criteri generali di valutazione nei concorsi pubblici relativi alla sanità? E quanto e in che modo incidono i titoli? Scopriamo di più.

Cosa sono i titoli in un concorso pubblico

I titoli in un concorso pubblico si riferiscono alla valutazione dei requisiti di formazione, esperienza lavorativa, titoli di studio e altre competenze specifiche possedute dai candidati che partecipano al concorso. Questa fase di valutazione è spesso utilizzata per stabilire una base iniziale per la selezione dei candidati idonei.

In questa fase, solitamente propedeutica a prove scritte e orali, i candidati presentano documentazione che attesta la loro formazione accademica (come lauree, master o dottorati), esperienza lavorativa pertinente, corsi di formazione aggiuntivi, certificazioni e altre qualifiche pertinenti. I titoli sono valutati in base a criteri prestabiliti e possono contribuire a stabilire la posizione del candidato nella graduatoria.

La somma dei punteggi ottenuti nelle diverse fasi determina la posizione del candidato nella graduatoria finale.

Valutazione titoli concorsi pubblici sanità: quali danno punteggio

Nei concorsi pubblici nel settore sanitario, i titoli che possono dare punteggio variano a seconda delle specifiche disposizioni del concorso e delle normative locali.

Anche se la valutazione cambia a seconda del bando di concorso, spesso può comprendere specializzazioni ed esperienza pregressa. Ad esempio alcune ASL hanno comunicato che gli operatori socio-sanitari che hanno lavorato in prima linea durante le fasi dell’emergenza pandemica da Covid-19 avranno, nella valutazione finale, un punteggio maggiorato del 10%.

In linea generale, i titoli valutabili, posseduti alla data di scadenza del bando, sono riferibili alle seguenti categorie principali: 

  • titoli di studio universitari ed altri titoli: lauree, lauree magistrali o dottorati in discipline pertinenti al ruolo, certificati di scuole di specializzazione o corsi post-laurea;
  • abilitazioni: certificazioni di specializzazione o di competenza rilasciate da istituzioni riconosciute;
  • titoli di carriera e di servizio: pubblicazioni di articoli scientifici, partecipazione a progetti di ricerca o attività di divulgazione pertinenti, riconoscimenti accademici, premi o onorificenze ottenuti nel corso della carriera, o qualsiasi altra esperienza, formazione o qualifica che sia pertinente per il ruolo e che potrebbe confermare le competenze e l’adeguatezza del candidato.

Cosa mettere nei titoli di preferenza

Durante un concorso pubblico, a parità di merito, entrano in gioco i titoli di preferenza, ovvero alcune condizioni in cui i cittadini possono rientrare per avere la preferenza nell’assegnazione del posto.

In breve, se due o più candidati si ritrovano con lo stesso punteggio in graduatoria, il candidato in possesso dei titoli di preferenza risulterà avere un posto superiore rispetto ai candidati sprovvisti di suddetti titoli.

A parità di merito si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti titoli di preferenza nei concorsi pubblici:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato,
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra,
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato,
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra,  nonché i capi di famiglia numerose,
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o  non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli  vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
16. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
17. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
18. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
19. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a  carico;
20. gli invalidi e i mutilati civili;
21. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

Quando ci sono candidati a parità di merito e di titoli, la preferenza viene determinata da:
– numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
– aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
– maggiore età.