Importanti cambiamenti sono stati introdotti nelle norme relative all’accesso ai concorsi pubblici, con particolare riferimento a quanto è stato approvato dall’attuale governo lo scorso aprile mediante il decreto-legge n. 44. Questo decreto contiene disposizioni urgenti finalizzate a potenziare le capacità amministrative della Pubblica Amministrazione, in vista dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Il pacchetto normativo in questione è stato progettato per modernizzare i concorsi pubblici, rendendoli più adatti alle esigenze dei nuovi uffici pubblici, che sono stati riorganizzati per operare in maniera più efficiente rispetto al passato. Il suddetto decreto è stato successivamente convertito nella legge n. 74 il 21 giugno scorso, portando in effetti delle modifiche significative al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 487 del 1994.
Tra le varie disposizioni, spicca una norma che è probabilmente già familiare a molti di coloro che hanno partecipato o intendono partecipare a concorsi pubblici nei prossimi mesi: si tratta della cosiddetta “norma taglia idonei”. Questa norma ha suscitato diverse reazioni negative e ha scatenato alcune polemiche sull’effettiva opportunità di includerla nella riforma dei concorsi pubblici.
Pertanto, in questo articolo ci concentreremo principalmente su questa norma controversa, analizzandone i dettagli e le implicazioni.
Oltre alle recenti innovazioni in merito ai concorsi pubblici, che comprendono miglioramenti come semplificazioni nell’accesso ai posti nella Pubblica Amministrazione, promozione della parità di genere, digitalizzazione delle procedure e un approccio più aderente alle specifiche esigenze professionali richieste nei bandi di concorso, spicca una particolare normativa conosciuta come “taglia idonei“. Questa norma entrerà in vigore per le graduatorie approvate a partire dal 22 giugno 2023, cioè dalla data di promulgazione della legge di conversione n. 74 sopra citata.
La denominazione “taglia idonei” deriva dal fatto che, nei concorsi pubblici, verranno considerati effettivamente idonei i candidati inseriti nella graduatoria finale, ma soltanto fino al 20% dei posti successivi all’ultimo candidato vincitore del concorso. In altre parole, il limite del 20% è calcolato non sul numero totale dei posti disponibili nel concorso, ma sul totale dei candidati presenti nella graduatoria dopo coloro che hanno ottenuto un posto che garantisce loro l’assunzione.
Inoltre, nel caso in cui un candidato rinunci o si dimetta entro sei mesi dall’assunzione, l’ente pubblico può procedere a un ulteriore scorrimento della graduatoria finale, sempre rispettando il limite del 20%.
La finalità di questa norma è chiara: accelerare il processo di selezione nei concorsi pubblici della Pubblica Amministrazione e assicurare che vengano assunti solo i candidati più qualificati.
Per comprendere meglio il funzionamento, consideriamo ad esempio una PA che bandisce un concorso per 50 posti e che ha 200 candidati che superano le prove d’esame. I primi 50 della graduatoria vengono assunti, mentre gli “idonei” totali sarebbero 150. Tuttavia, solo i primi 30 candidati classificati tra il 51° e l’80° posto nella graduatoria saranno considerati “idonei scorribili” e, quindi, potranno essere assunti in un secondo momento.
Il limite imposto al numero di candidati idonei, che rientra entro il 20% dei posti successivi all’ultimo posizionato nella graduatoria, diventa effettivo a partire dal 22 giugno 2023. Questa data corrisponde al giorno successivo alla pubblicazione del Decreto PA 2023 convertito in Legge nella Gazzetta Ufficiale.
È importante sottolineare che questa normativa non ha effetto retroattivo. In altre parole, essa si applica solo ai concorsi pubblici annunciati a partire dal 22 giugno 2023 e non influisce su quelli precedenti a tale data.
La legge che è entrata in vigore il 22 giugno 2023 ha introdotto una restrizione riguardante lo scorrimento delle graduatorie nei concorsi pubblici. In altre parole, il riconoscimento dell’idoneità è ora limitato ai candidati “collocati nella graduatoria finale entro il 20% dei posti successivi all’ultimo candidato classificato nel concorso“, come specificato nell’articolo 1-bis, comma 1, lettera a), punto 2. del Decreto PA 2023, convertito in Legge e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.143 del 21-06-2023.
Inoltre, la normativa stabilisce che tale blocco allo scorrimento delle graduatorie si applica anche “in caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro 6 mesi dall’assunzione“.
Questo nuovo provvedimento ha suscitato diversi dubbi interpretativi, tanto che la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha richiesto al Ministro per la Pubblica Amministrazione una chiara delucidazione in merito. Per risolvere questi dubbi, è stato emesso il parere n. 0001187 del Dipartimento Funzione Pubblica datato 16 giugno 2023, il quale offre una definizione specifica dell’ambito di applicazione della normativa e delinea le situazioni escluse da questa restrizione.
È importante notare, infatti, che l’applicazione del limite del 20% per gli idonei nelle graduatorie, pur avendo una portata generale, non è estesa a tutti i concorsi pubblici, ma varia in base a determinati criteri o situazioni specifiche.
In base alle recenti delucidazioni fornite dal Ministero per la Pubblica Amministrazione nelle ultime settimane, il limite del 20% per gli idonei nei concorsi pubblici non si applica nei seguenti casi:
Pertanto, se il limite del 20% per gli idonei è la regola generale nei concorsi pubblici, è importante notare che esistono delle eccezioni a questa regola. Per le Pubbliche Amministrazioni coinvolte in queste eccezioni, si applicherà la regola generale, che prevede la possibilità di scorrere la graduatoria di tutti gli idonei fino alla scadenza della stessa.
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